Ultime novità dall’ADER sulla Rottamazione delle cartelle 2024. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso note le specifiche relative alle nuove date, pagamenti e condizioni in un recente avviso riguardante la proroga delle rate della Definizione agevolata, nel quale recita:
“L’Agenzia delle entrate-Riscossione informa che la Legge n. 18/2024, di conversione del DL n. 215/2023 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, ha differito a venerdì 15 marzo il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.
Si palesa una nuova possibilità per coloro che non sono riusciti a regolarizzare le prime due rate della Rottamazione quater. Vediamo insieme i nuovi termini di pagamento della Rottamazione quater 2024.
Rottamazione cartelle 2024: novità dall’ADER
L’ultima Pace fiscale è stata infruttuosa per il governo italiano. Tuttavia, il beneficio resta nelle tasche di quanti hanno delle pendenze con il fisco. Infatti, grazie alla Rottamazione delle cartelle, essi possono sanare la propria posizione pagando solo il dovuto senza gli oneri aggiuntivi, dovuti per interessi, sanzioni e aggio.
In sostanza, il contribuente che ha aderito nei termini alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali, ma non è stato in grado di pagare le prime due rate, per un motivo qualsiasi, può rimettersi in regola grazie alla nuova proroga.
Pertanto, chi ha avuto problemi di liquidità per il pagamento troppo ravvicinato delle prime due rate scadute il 31 ottobre e 30 novembre 2023, può saldare l’importo dovuto delle due rate del 2023 e quelle del 2024 in un’unica data.
D’altra parte, nel 2023, coloro che erano decaduti dai benefici della Rottamazione quater hanno ottenuto una mini proroga al 18 dicembre (DL 145/2024).
Anche in questo caso, la remissione in bonis non è stata accolta positivamente da tutti i contribuenti decaduti dalla Rottamazione delle cartelle esattoriali.
Attualmente, un’ulteriore possibilità di salvataggio è stata introdotta dal DL Milleproroghe, nel quale è stata istituita una nuova proroga per i decaduti delle rate del 2023. Si tratta di una nuova scadenza che racchiude tutti i pagamenti.
Rottamazione quater 2024: nuovo avviso
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso noto i nuovi termini di pagamento per le rate scadute nel 2024.
In particolare, l’Ente impositore ha spiegato che grazie alla legge n. 18/2024, di conversione del DL n. 215/2023 (“Milleproroghe”), ufficializzato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, sono stati differiti al 15 marzo 2024 i pagamenti delle prime tre rate della Rottamazione delle cartelle esattoriali.
L’ADER ricorda che coloro che hanno aderito alla Rottamazione quater possono pagare l’importo dovuto del debito, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della misura agevolativa.
Per quanto riguarda i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già differiti in una mini proroga al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, sono riammessi alla Rottamazione quater, a condizione che il pagamento risulti perfezionato entro venerdì 15 marzo 2024.
È importante notare che, entro lo stesso termine, dovrà essere regolarizzata anche la terza rata della Definizione agevolata, in scadenza il 28 febbraio 2024.
Per la data del 15 marzo 2024, è atteso il pagamento delle prime due rate scadute il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, dalla Legge n.100/2023, per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
Il contribuente che intende mettersi in regola deve versare tutte le rate non pagate nei termini, entro il 15 marzo 2024, sono previsti 5 giorni di tolleranza. Pertanto, il pagamento sarà considerato valido e tempestivo se eseguito integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024.
L’ADER ricorda che in presenza di un pagamento omesso, ridotto o fuori termini si perdono i benefici della misura agevolativa, le somme versate saranno considerate a titolo di acconto sul debito residuo.