La Risposta n. 55/2024 dell’Agenzia delle Entrate a una istanza di interpello avente come oggetto l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato e sulle modalità di calcolo dell’acconto, fornisce chiarimenti importanti riguardanti il calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell’ambito del risparmio amministrato. Questa interpretazione, come detto, giunge a seguito di un’istanza di interpello, sollevando interrogativi fondamentali sulle modalità di calcolo e sull’utilizzo del credito derivante da versamenti in eccesso.

Imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato: calcolo dell’acconto e metodo previsionale

L’interpello solleva la questione sulla possibilità di adottare un “metodo previsionale” per il calcolo dell’acconto, deviando dal criterio storico basato sui versamenti effettuati nel periodo d’imposta corrente. L’istante, un intermediario finanziario operante nel regime di risparmio amministrato, propone di calcolare l’acconto basandosi sulle imposte sostitutive previste per l’anno successivo anziché su quelle effettivamente versate nell’anno in corso. Tale proposta ha come obiettivo quello di evitare il versamento di somme che potrebbero risultare non dovute, ottimizzando la gestione finanziaria degli intermediari.

Utilizzo del credito in compensazione orizzontale

Il secondo punto di discussione riguarda la possibilità di utilizzare l’eventuale credito, scaturito da acconti versati in eccesso, in compensazione orizzontale secondo l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Questa modalità permetterebbe di impiegare il credito per il pagamento di altre imposte o contributi, facilitando la gestione delle risorse finanziarie da parte degli intermediari e garantendo un maggiore equilibrio finanziario.

Imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato: la Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nel suo parere, chiarisce che la normativa vigente prevede un metodo di calcolo specifico per l’acconto, basato sull’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’anno, senza lasciare spazio all’adozione di un metodo previsionale. Questo approccio è mirato a semplificare il calcolo dell’acconto, escludendo una mensilità dal conteggio e garantendo una maggiore prevedibilità per gli intermediari.

Inoltre, l’Agenzia conferma la possibilità di utilizzare l’eccedenza dell’acconto versato, rispetto all’imposta sostitutiva effettivamente dovuta, per il pagamento dell’acconto dell’anno successivo, in linea con le disposizioni precedentemente fornite. Tuttavia, il ricorso al “metodo previsionale” proposto dall’istante non trova fondamento nelle disposizioni normative attuali, che delineano un quadro rigoroso per il calcolo e l’utilizzo dell’acconto.

Interpretazione delle nuove regole su imposta sostitutiva e compensazione dei crediti

L’interpretazione delle normative relative all’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato si arricchisce di nuovi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, segnalando un percorso definito per il calcolo dell’acconto e l’utilizzo dei crediti in eccesso.

Andando a riepilogare, la prassi vigente stabilisce che il calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva deve seguire un metodo storico, basato sui versamenti effettuati nei primi undici mesi dell’anno di riferimento, escludendo così l’adozione di metodi previsionali. Questa scelta si allinea con la normativa specifica che prevede l’acconto commisurato al 100% dei versamenti dovuti, riflettendo un’interpretazione conservativa che mira a evitare anticipazioni non dovute. La menzione di casi in cui il Legislatore ha optato per un calcolo “effettivo” in altre situazioni rafforza l’idea che, senza una disposizione ad hoc, il regime di calcolo rimane inalterato.

Compensazione dei crediti: verticale vs orizzontale

Un punto di particolare interesse è l’utilizzo dell’eventuale eccedenza del versamento a titolo d’acconto. La normativa e le risoluzioni di prassi sottolineano che tale eccedenza può essere scomputata solo in relazione ai versamenti futuri della stessa imposta sostitutiva, escludendo quindi la possibilità di una compensazione orizzontale con altri debiti tributari o contributivi. Questa indicazione conferma l’orientamento verso una compensazione “verticale“, in linea con il principio di specificità dell’uso dei crediti nel contesto fiscale.

Conclusioni

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente che le modalità di calcolo dell’acconto e di compensazione dei crediti seguono principi ben definiti e non ammettono eccezioni che si discostino dalla normativa di riferimento.