La pensione di reversibilità rappresenta un trattamento pensionistico destinato ai superstiti del pensionato defunto o del soggetto deceduto prima di aver maturato il diritto alla pensione.
Quanto spetta a una vedova della pensione del marito?
La vedova riceverà l’intero importo della pensione precedentemente percepita dal coniuge deceduto solo se nel nucleo familiare sono presenti almeno due figli a carico, che possono essere minori, maggiorenni studenti fino a 26 anni o maggiorenni completamente incapaci al lavoro. In tutti gli altri scenari, il suo diritto sarà a una percentuale dell’importo originale del trattamento.
Per essere più precisi, se la vedova ha redditi propri fino a 20.489,82 euro, le sarà assegnato il 60% dell’importo della pensione precedentemente percepita dal coniuge deceduto. Se i suoi redditi superano tale cifra, il 60% dell’importo sarà soggetto a tagli variabili dal 25% al 50%. Tuttavia, è importante sottolineare che, in ogni circostanza, il trattamento non verrà mai interrotto, consentendo alla vedova o al vedovo di continuare a riceverlo per l’intera durata della vita. L’unico caso in cui il trattamento può essere revocato è in caso di un nuovo matrimonio.
Quando il coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità?
Nel caso in cui il defunto abbia accumulato almeno 15 anni di anzianità contributiva e assicurativa, o 5 anni di anzianità contributiva e assicurativa di cui almeno 3 anni nei 5 anni precedenti la data del decesso, si applica la denominazione di “pensione indiretta”. Il coniuge superstite acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità un mese dopo la morte. È importante notare che tale diritto è esteso anche ai coniugi separati legalmente o divorziati, a condizione che il coniuge sia titolare di un assegno periodico divorzile.
Per quanto riguarda la pensione di reversibilità del coniuge separato, devono essere soddisfatti ulteriori requisiti per rispettare la posizione del possibile nuovo coniuge, contratto dopo il divorzio. Tra questi requisiti rientrano la titolarità dell’assegno divorzile, la continuità del rapporto che ha generato il trattamento pensionistico fino alla data del divorzio e l’assenza di un nuovo matrimonio.
L’ex coniuge, detentore dell’assegno post-matrimoniale, ha diritto non solo alla pensione di reversibilità ma anche a tutte le indennità previste per il coniuge defunto. Queste includono la rendita INAIL per malattia professionale e l’accesso al Fondo Vittime dell’Amianto, qualora il decesso del coniuge sia derivato da una malattia causata dall’amianto.
finalmente un articolo chiaro e comprensibile a tutti grazie