Dalla RAI è possibile ottenere il modulo per l’esenzione del canone RAI. Sul sito ufficiale della RAI sono disponibili tutte le informazioni inerenti alla possibilità di esonero dalla tassa. Molto probabilmente, pochi conoscono realmente questa possibilità; altri ancora sperano in un intervento dello Stato che renda l’esenzione univoca per tutti i cittadini.
La verità è che sono obbligati al pagamento del canone RAI tutti i detentori di TV, con alcune eccezioni per chi supera una certa età e si trova in difficoltà economica.
Tuttavia, pochi conoscono le categorie che possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone RAI in virtù delle convenzioni internazionali. Vediamo quindi chi può presentare il modulo di esenzione dal canone RAI.
RAI: esenzione canone RAI
La regola generale per quanto riguarda il canone RAI prevede il pagamento della tassa sulla TV anche per chi supera una certa età e ha un reddito alto. Purtroppo, l’esenzione non scatta automaticamente per i pensionati; per ottenere il diritto all’esonero, è indispensabile presentare un’apposita richiesta, oltre a soddisfare diversi requisiti.
Innanzitutto, chi compie 75 anni di età e detiene un apparecchio televisivo può presentare la domanda di esenzione dal pagamento del canone. Questa è una delle tante regole previste dalla RAI. Tuttavia, il diritto è associato alla presenza di un reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro. Pertanto, ciò significa che gli over 75 che non soddisfano il requisito reddituale non possono richiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI.
Inoltre, ottengono l’esenzione gli over 75 che rientrano in un limite reddituale di 8.000 euro annui, se la TV risulta ubicata nell’appartamento indicato come residenza e non sono presenti altri membri familiari conviventi, escluso il coniuge. Come tutte le regole, anche in questo caso è prevista un’eccezione che riguarda la presenza di collaboratori domestici, colf o badanti.
Per quanto tempo spetta l’esenzione dal pagamento della tassa sulla TV?
I beneficiari ottengono un’esenzione della durata di un anno, a condizione che i 65 anni siano compiuti entro il 31 gennaio; se così non fosse, l’esonero scatta dal secondo semestre. Tuttavia, anche in quest’ultima ipotesi, è indispensabile che i 65 anni risultino compiuti tra il 1° febbraio e il 31 luglio.
Per coloro che compiono gli anni nel periodo che va dal mese di agosto a dicembre 2024, la domanda per l’esenzione del canone RAI vale per l’anno successivo, ovvero per il 2025.
Secondo quanto riportato dalla RAI, tutti coloro che non sono detentori di un apparecchio TV o hanno compiuto 75 anni di età e soddisfano i requisiti possono presentare la dichiarazione sostitutiva per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI.
La richiesta dovrà essere presentata una sola volta e sarà applicata anche per gli anni successivi, a condizione che permangano le condizioni per il rilascio dell’esonero.
Canone RAI: cosa cambia per il 2024?
Nella legge di Bilancio 2024 sono stati istituiti nuovi criteri per quanto riguarda l’importo legato al canone RAI.
Infatti, almeno per l’anno in corso, la tassa è stata ridotta da 90 euro a 70 euro per annualità. Pertanto, viene ridotto l’importo del canone RAI in bolletta, passando a 7 euro al mese per 10 mesi.
Diversamente, per le bollette bimestrali, l’importo è pari a 14 euro.
Chi è esente dal pagamento della tassa TV?
È importante notare che coloro che superano i 75 anni di età possono presentare la richiesta di esonero solo se soddisfano due condizioni di seguito riportate:
- un reddito annuo complessivo non superiore a 8.000 euro;
- non sono detentori di un apparecchio televisivo.
Tuttavia, esistono altre categorie di contribuenti ammesse all’esonero per effetto di convenzioni internazionali:
- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963);
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).