Se un lavoratore dipendente si trasferisce in Italia, diventa lavoratore autonomo, lavorando però per lo stesso datore di lavoro, può aderire al regime forfettario dopo il trasferimento in Italia? Con la Risposta n. 50/2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito a una istanza di interpello che riguarda proprio l’adesione al regime agevolato per lavoratori UE trasferiti in Italia e sui principi di non applicabilità.

Regime forfettario dopo trasferimento in Italia: il caso?

Il caso è quello di una signora, inizialmente impiegata come lavoratrice dipendente in uno Stato membro dell’Unione Europea, che aveva pianificato un trasferimento significativo nella sua vita professionale e fiscale, mirando a stabilirsi in Italia dal 2024. Questo cambio di scenario include la chiusura del rapporto di lavoro dipendente con il suo datore di lavoro estero entro fine 2023 e l’avvio di una nuova attività come lavoratrice autonoma, sempre per lo stesso datore di lavoro, a partire da gennaio 2024. Il passaggio da dipendente a lavoratore autonomo ha sollevato questioni specifiche relative all’applicabilità del regime forfetario italiano, un regime fiscale vantaggioso per i lavoratori autonomi che soddisfano certi criteri.

Regime forfettario dopo trasferimento in Italia: che succede?

Nonostante i compensi superiori a 30.000 euro ricevuti nel 2023 come lavoratrice dipendente, l’Istante si era interrogata sulla possibile esclusione dal regime forfettario a causa di tali redditi e del mantenimento di rapporti lavorativi con lo stesso datore di lavoro. Le normative italiane prevedono specifiche cause di esclusione per soggetti con precedenti rapporti di lavoro dipendente o che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di un datore di lavoro precedente.

Tuttavia, l’Istante sosteneva che, data la cessazione del rapporto di lavoro dipendente entro il 2023 e il non essere residente fiscale in Italia fino a tale data, le cause di esclusione specificate non dovrebbero trovare applicazione nel suo caso per il periodo d’imposta 2024. Questa interpretazione si basa su precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, i quali indicano che la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e la non residenza fiscale in Italia fino alla fine del 2023 potrebbero permetterle di accedere al regime forfettario nel 2024.

Premessa sul regime forfettario e criteri di applicabilità

Il regime forfettario, introdotto dalla legge n. 190 del 2014, rappresenta una forma di tassazione agevolata destinata ai contribuenti persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, a patto che soddisfino determinati requisiti. La valutazione dell’ammissibilità al regime richiede un’analisi attenta delle circostanze individuali, soprattutto per coloro che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente e intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia, come nel caso sopra riportato.

Focus sulle cause ostative specifiche

Il quesito principale riguarda l’esclusione dal regime forfettario per coloro che hanno precedentemente lavorato come dipendenti, soprattutto se l’attività autonoma viene svolta prevalentemente nei confronti del medesimo datore di lavoro estero. Tuttavia, le norme chiariscono che, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente e l’assenza di un collegamento diretto con il territorio italiano per i redditi percepiti all’estero, non si configurerebbe un’artificiosa trasformazione del rapporto lavorativo che precluderebbe l’accesso al regime agevolato.

Inoltre, la legge specifica che l’accesso al regime forfettario è negato ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, a meno che tale rapporto di lavoro non sia terminato entro la fine dell’anno precedente. Nel caso dell’Istante, che progettava di terminare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero entro il 31 dicembre 2023, questa condizione non costituirebbe un ostacolo all’applicazione del regime forfettario per l’anno fiscale 2024, a condizione che tutte le altre circostanze dichiarate si verifichino come previsto.

Conclusioni

Basandosi sui fatti dichiarati dall’Istante, assunti senza critica e presupponendo la loro esattezza, la risposta dell’Agenzia delle Entrate suggerisce che, a decorrere dal 2024, l’Istante potrebbe qualificarsi per il regime forfettario, dato che le cause ostative specifiche non sembrano trovare applicazione nel suo caso. Questo parere, tuttavia, dipende dalla concretizzazione delle condizioni prospettate, inclusa la cessazione effettiva del rapporto di lavoro dipendente nel 2023 e il successivo trasferimento della residenza fiscale in Italia. La decisione finale resta soggetta alla verifica e all’accertamento dell’effettiva situazione fiscale dell’Istante da parte delle autorità competenti.