Buoni fruttiferi postali: ci sono determinati titoli fruttiferi a cui bisogna prestare massima attenzione dal momento che andranno in prescrizione nel 2024.
I buoni fruttiferi emessi dal gruppo postale sono ottimi strumenti e soluzioni che consentono di gestire i risparmi nel modo migliore possibile. Tuttavia, è importante prestare massima attenzione al termine prescrizionale. Per l’anno 2024 ci sono diversi titoli fruttiferi postali che cadranno in prescrizione. Il termine di prescrizione è pari a 10 anni dalla scadenza del buono fruttifero postale.
Scopriamo in questa guida quali sono i buoni fruttiferi che andranno in prescrizione nel 2024. Ecco quali sono.
Buoni fruttiferi postali: ecco quali sono quelli che vanno in prescrizione nel 2024
I detentori di titoli fruttiferi devono prestare massima attenzione in quanto alcuni buoni cadranno in prescrizione nel corso del 2024. Per evitare ciò è bene sempre consultare il sito istituzionale di Poste Italiane per verificare quali sono i buoni che cadranno in prescrizione. Per l’anno 2024 ci sono tantissimi titoli fruttiferi postali che saranno interessati dal termine prescrizionale e sono ascrivibili ai seguenti:
Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori per coloro che sono nati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2006, Buoni fruttiferi postali 18 mesi serie dalla D31 alla D42, Buoni fruttiferi postali 18 mesi Plus serie dalla Z12 alla Z23 emessi dal 2012 al 2013, Buoni fruttiferi postali 2 anni Serie dalla E01 alla E07 emessi nel secondo semestre 2012, Buoni fruttiferi ordinari serie O emessa nel primo semestre del 1984, Buoni fruttiferi postali 170 CDP Premium Serie TF304A191118 e Serie TF204A191107, Buoni fruttiferi postali 3X4 dalla Serie T04 alla Serie T15, Buoni fruttiferi postali 3×2 Serie TF106A180122 e Serie TF106A180914, Buoni fruttiferi Ordinari Serie Q emessa nel 1994.
Buoni fruttiferi postali: quando scatta la prescrizione?
Il Tesoro italiano ha introdotto una normativa in materia di buoni fruttiferi postali, prevedendo la prescrizione del titolo a favore del gruppo postale una volta trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del buono. Essendo equiparati ai titoli di stato ed alle obbligazioni emesse dal MEF (BoT e BTp), l’attuale disciplina dispone che siano applicabili le norme previste dal Codice Civile in materia di prescrizione.
L’attuale normativa prevede che sia preclusa la possibilità di chiedere il rimborso dei titoli fruttiferi postali una volta giunto il termine di 10 anni dalla scadenza del buono. Assai importante è capire quale differenza intercorre tra scadenza e prescrizione: la scadenza si riferisce al termine ultimo entro il quale il buono produce interessi, mentre la prescrizione inizia a maturare a partire dalla scadenza.
Il termine prescrizionale fa venire meno il diritto ad ottenere il rimborso del capitale e degli interessi maturati. Quindi, una volta scaduti i buoni diventano infruttiferi e la prescrizione scatta una volta trascorsi altri 10 anni dalla data di scadenza del titolo. Una volta prescritti i buoni, la normativa attuale prevede la devoluzione a favore di un Fondo istituto presso il Tesoro italiano.
Buoni fruttiferi postali prescritti: si può ottenere il rimborso?
Una volta scattata la prescrizione del buono fruttifero postale si estingue il diritto a chiedere il rimborso del titolo fruttifero. Secondo la disciplina codicistica, il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui si può fare valere il diritto. Il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui si può esercitare il rimborso. Fino a quando non sia possibile ottenere il rimborso, non può decorrere il termine prescrizionale.
C’è un’altra modalità per cercare di ottenere il rimborso dei titoli fruttiferi formalmente oggetto di prescrizione: è necessario contestare la data di scadenza del buono fruttifero. Il termine prescrizionale matura solo 10 anni dopo la scadenza del titolo: è rilevante conoscere la data per poter computare il termine prescrizionale. Sul retro del titolo fruttifero postale non viene indicata la scadenza del buono.