Si può andare ancora in pensione con la quota maturata negli anni scorsi? La domanda si pone per i contribuenti che abbiano maturato i requisiti delle quote a partire dal 2019, anno di introduzione della quota 100, ma anche negli anni successivi con le più recenti quota 102 e quota 103.
Si faccia l’esempio di un contribuente nato nel 1959 e che, dunque, nel 2021 avesse maturato i requisiti per andare in pensione con la quota 100 (ovvero, l’età di 62 anni come minimo e la contribuzione per almeno 38 anni). L’uscita nel 2021 era possibile come ultimo anno dei tre di sperimentazione della quota 100. Dal 1° gennaio 2022 la 100 divenne quota 102, con gli aumenti dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per andare in pensione in anticipo.
Si ricorda che il diritto ad andare in pensione con una delle quote si “cristallizza“. Ciò significa che il contribuente che abbia maturato i requisiti di uscita con una quota, li mantiene potendo uscire successivamente dal lavoro. Ma come si integrano la vecchia e la nuova disciplina dal momento che, con il passare degli anni, attualmente si può optare per la sola quota 103 che prevede numerose penalizzazioni di importo mensile?
Come andare in pensione con una vecchia quota?
Si può accedere ancora alla pensione anticipata con una vecchia quota, ad esempio la 100, maturata qualche anno fa? La risposta è positiva e si ripropone il diritto al pensionamento anticipato alle condizioni che vigevano nel momento della maturazione dei requisiti e di validità della quota stessa. Pertanto, un contribuente nato nel 1959, che abbia compiuto 62 anni di età utili per la quota 100 nel 2021 (ultimo anno di sperimentazione di questo canale), unitamente a 38 anni di contributi, mantiene nel tempo il diritto a uscire dal lavoro con questo canale.
E, pertanto, nel 2023, lo stesso contribuente può andare in pensione con quota 100 nonostante l’attuale quota in vigore sia la 103 e, nel tempo, si sia passati anche per la quota 102. La precisazione è di estrema importanza, innanzitutto perché molti contribuenti che abbiano maturato una quota non più in vigore hanno la possibilità di optare per riprenderla e preferirla ai canali di uscita a regime. In secondo luogo, non si applicano le molteplici penalizzazioni introdotte via via con il passare degli anni.
Pensione con quota 100 o quota 102 maturata negli anni scorsi, chi può e quanto conviene
La legge di Bilancio 2023 (legge numero 213 del 2023), in particolare, prevede per quest’anno delle penalizzazioni di importo per chi esca con la quota 103. È questa la quota alternativa corrispondente all’anno di uscita del contribuente nato nel 1959 che può, in ogni modo, optare per la più conveniente quota 100 perché maturata tre anni fa.
La quota 103 necessità di un’età minima di 62 anni e di 41 anni di contributi versati, ma comporta dei tagli della pensione mensile per chi utilizza questo canale. Infatti, la legge di Bilancio 2024 prevede il tetto massimo di valore mensile della pensione pari a quattro volte il trattamento minimo di pensione.
Nello scorso anno, lo stesso tetto era fissato a cinque volte il trattamento minimo. Ciò significa che il contribuente che esca con la quota 103 non può ottenere un assegno di pensione più alto del tetto delle quattro volte il trattamento minimo, perdendo l’eventuale eccedenza.
Importo delle pensioni maturate con le quote, quanto si prende al mese?
Tali limitazioni, introdotte già dalla legge di Bilancio dello scorso anno per la durata fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, non toccano le quote precedenti. La quota 102 e, soprattutto, la quota 100 non avevano limiti di importi e il calcolo della pensione veniva effettuato sui parametri del sistema previdenziale di provenienza del lavoratore.
Nel primo anno di sperimentazione della quota 100, la platea dei richiedenti era costituita soprattutto da lavoratori appartenenti al sistema previdenziale “retributivo“. Già dal secondo anno di sperimentazione, l’ago della bilancia pendeva dalla parte di lavoratori del sistema “misto”. Si ipotizza, quindi, che il sistema di appartenenza di un contribuente nato nel 1959 che abbia agganciato i requisiti della quota 100 nell’ultimo anno di sperimentazione (il 2021), sia quello misto, non penalizzante come il sistema “contributivo” e, soprattutto, senza tetti di importo della pensione mensile.