Pensioni, si può arrivare a riscattare 10 anni di contributi includendo anche la pace contributiva prevista dalla legge di Bilancio 2024? La domanda potrebbe essere accolta dall’Inps nel caso in cui, chi aveva già partecipato alla precedente pace contributiva, richieda di aderire alla nuova versione del riscatto dei contributi.

Si ritiene che si possa aderire alle due formule che consentono di coprire buchi nei versamenti previdenziali all’Istituto di previdenza. Per decidere i contribuenti hanno a disposizione tutto il biennio 2024 e 2025.

Pensioni, ecco come riscattare 10 anni di contributi con la pace contributiva

Si può cumulare la vecchia pace contributiva con quella nuova prevista dalla legge di Bilancio 2024? E, dunque, chi aveva già partecipato alla versione precedente del riscatto dei contributi previdenziali, può partecipare anche alla nuova valorizzando, in tutto, 10 anni di contributi?

Non ci sono regole, divieti e interpretazioni ufficiali ostativi al doppio riscatto che dovrebbe essere consentito, peraltro, anche nel caso in cui il contribuente fosse ancora nel periodo del pagamento a rate della precedente pace contributiva. Per i lavoratori alle dipendenze, c’è la possibilità che il costo del riscatto possa essere trasferito al datore di lavoro.

Pensioni come riscattare contributi con la pace contributiva, cosa prevede la legge di Bilancio 2024?

In ogni modo, per beneficiare della pace contributiva secondo le modalità delineate dalla legge numero 213 del 2023 (legge di Bilancio 2024) è necessario rispettare tutti i requisiti richiesti. La nuova pace contributiva ha elementi di somiglianza alla precedente, a eccezione del fatto che le quote dei contributi pagati adesso si possono dedurre.

In via sperimentale, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, i contribuenti iscritti all’Istituto di previdenza appartenenti interamente al meccanismo contributivo puro – ovvero che abbiano iniziato a lavorare e versare all’Inps in data successiva al 31 dicembre 1995 – e non già percettori di trattamento di pensione, possono presentare domanda per il riscatto dei contributi per un periodo massimo di 5 anni, anche non continuativi.

I periodi oggetto di riscatto devono essere privi di contribuzione versata presso forme di previdenza obbligatoria. Inoltre, il riscatto può avvenire per periodi precedenti all’entrata in vigore della misura, ovvero prima del 1° gennaio 2024. Il periodo nel quale si possono coprire buchi contributivi deve essere compreso tra l’anno del primo accredito contributivo e quello dell’ultimo contributo, in ogni modo accreditato.

Quali periodi possono essere oggetti di riscatto dei contributi?

Tra i soggetti che possono accedere alla pace contributiva ai fini dell’aumento dei contributi per la futura pensione, vi sono coloro che ad oggi hanno intorno ai 50 anni di età. I periodi oggetto di riscatto devono riguardare anni successivi al 31 dicembre 1995.

Per i periodi antecedenti questa data, e dunque per i lavoratori del sistema misto, è possibile ricorrere alla Gestione separata dell’Inps. In caso di possesso di almeno un mese di anzianità contributiva verso l’Istituto di previdenza per la Gestione separata, si può procedere al riscatto fino a cinque anni di periodi privi di contribuzione, a condizione di aver svolto periodi di lavoro con la collaborazione coordinata e continuativa (co. co. co.).

Come si riscattano gli anni precedenti al 1996?

Il riscatto dei periodi antecedenti il 1° gennaio 1996 fa riferimento a quanto prevede l’Inps nella circolare numero 117 del 2002. Nel testo si legge che occorre rispettare i requisiti e i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto del riscatto previsti dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 2 ottobre 2001.

Si stabilisce, altresì, che i soggetti che abbiano svolto la propria attività autonoma, in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), hanno la facoltà di riscattarne i relativi periodi, fino a un massimo di cinque anni. La condizione da rispettare è quella di non avere altra copertura contributiva nei medesimi periodi.