Superbonus condomini 2024, sono arrivate le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulle comunicazioni di cessione dei crediti d’imposta e sullo sconto in fattura e sui lavori effettuati sulle parti comuni per le spese sostenute nell’anno 2023. Il Fisco ha eliminato la duplicazione delle comunicazioni per gli edifici sui quali le spese siano state cedute in maniera integrale.
Slitta, inoltre, la scadenza per presentare la comunicazione delle due opzioni del 2023 e spese residue degli anni prima, in precedenza prevista per il 16 marzo 2024 (da far slittare a lunedì 18 marzo): il termine è fissato per i primi giorni di aprile.
Superbonus condomini 2024, così le due comunicazioni su cessione crediti e sconto e lavori parti comuni spese 2023
Superbonus condomini, l’Agenzia delle entrate ha eliminato la sovrapposizione delle comunicazioni inerenti la cessione dei crediti d’imposta e lo sconto in fattura per i lavori del 2023 e quella che gli amministratori dei condomini devono presentare, anno per anno, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli immobili. Le due novità arrivano dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate numero 53159 e 53174 del 2024, pubblicati nella giornata del 22 febbraio 2024.
Con i provvedimenti, trovano conferme dunque le anticipazioni dei giorni scorsi inerenti le due proroghe degli adempimenti per chi avesse fatto interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione con il superbonus.
Superbonus condomini 2024 comunicazioni su lavori parti comuni
Arriva, dunque, la proroga sulla comunicazione che gli amministratori dei condomini devono fare ogni anno per i lavori svolti sulle parti comuni degli edifici con il superbonus. La scadenza per presentare la comunicazione slitta a giovedì 4 aprile 2024. La comunicazione riguarda ogni intervento di “recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuato sulle parti comuni degli edifici residenziali”.
Lo slittamento di questo adempimento alla stessa data di scadenza della comunicazione della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura consente agli amministratori di alleggerire il carico delle documentazioni da presentare. Negli scorsi anni, con lo slittamento della sola comunicazione dei crediti d’imposta, agli amministratori capitava di dover inserire informazioni non ancora assestate perché ancora da inoltrare all’Agenzia delle entrate.
Bonus edilizi, scadenza per comunicare opzioni di crediti e sconti su spese 2023
Il giorno 4 aprile 2024 è, pertanto, il giorno di scadenza dell’invio della comunicazione di cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura per i lavori del 2023 all’Agenzia delle entrate. Chi ha fatto lavori con il superbonus e ne ha ceduto i crediti deve comunicarlo al Fisco. Per i condomini, la scadenza permette di avere oltre due settimane in più di tempo per procedere con le comunicazioni. Si informa che, per questo adempimento, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione il nuovo modello di comunicazione 2024.
Nel provvedimento 53159/2024 di ieri dell’Agenzia delle entrate, si legge, al punto 1.1, che “i termini ordinari di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo numero 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento protocollo numero 202205 del 10 giugno 2022, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022, sono prorogati al 4 aprile 2024”.
Bonus edilizi, quali spese si devono comunicare il 4 aprile 2024?
La proroga, in ogni modo, non incide sulle informazioni che l’Agenzia delle entrate dovrà inserire in merito ai bonus edilizi sul modello 730 precompilato ai fini della dichiarazione dei redditi del 2024 con data di messa a disposizione dei contribuenti fissata al prossimo 30 aprile.
Le cessioni dei crediti e gli sconti in fattura da comunicare entro il prossimo 4 aprile riguardano le opzioni godute per le spese inerenti all’anno 2023 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.