Il concordato preventivo biennale per i forfettari è ora pienamente in vigore ai sensi di legge, con l’ufficialità confermata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, G.U. del 21 febbraio 2024, n. 43, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, che contiene “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”.

I contribuenti possono aderire immediatamente all’accordo previsto dal nuovo dispositivo fiscale; la norma è in vigore dal 2024. Pertanto, le partite IVA possono dare il loro consenso per l’adesione al concordato preventivo biennale. Questo consente loro di concordare con l’Agenzia delle Entrate le imposte dovute da versare per l’intero periodo coperto dal concordato. Vediamo insieme come funziona.

In vigore il concordato preventivo biennale

 Si ricorda che la misura è stata introdotta per il 2024 in via sperimentale e riguarda anche le partite IVA in regime forfettario. Il concordato preventivo biennale rappresenta un accordo stipulato con l’Agenzia delle Entrate riguardante le imposte da versare.

L’accordo prevede l’adesione al piano biennale delle imposte da versare da comunicare al Fisco, oltre ad altre informazioni di base. È importante notare che il concordato preventivo biennale è strutturato con precise scadenze: entro il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione appositi programmi informatici per coloro che hanno aderito al concordato, così come per i loro intermediari.

Il fisco, avvalendosi di tali programmi, acquisisce gli elementi essenziali per formulare la proposta del concordato preventivo biennale, un passaggio fondamentale per definire i dati e le modalità di trasmissione delle comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate.

Come funziona

Si tratta di un passaggio chiave contenuto nell’articolo 9 del decreto legge, il quale recita: “La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.”

In sostanza, come riporta Investireoggi.it, la proposta viene formulata tenendo conto di diverse variabili, tra cui:

  • variazione o andamento dei mercati,
  • presenza di redditività individuale, nonché dagli Indici sintetici di affidabilità ISA;
  • dati presenti nell’Anagrafe Tributaria;
  • tutela dei dati personali.

Va detto che il contribuente può scegliere di aderire alla proposta di concordato preventivo entro il periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il 2024, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 15 ottobre, mentre per il 2025 dovrà essere presentata entro il 30 settembre.

Concordato preventivo biennale sulle imposte dovute

  L’Agenzia delle Entrate, grazie al software messo a disposizione dei contribuenti che aderiscono all’iniziativa, stima per il prossimo biennio il reddito minimo dovuto al fisco. Una volta siglato il concordato con le imposte dovute e il reddito stimato, tali valori saranno presi in considerazione, a prescindere dalla presenza o meno di maggiori guadagni.

Per questo motivo, i contribuenti che aderiscono al concordato biennale sono obbligati a:

  • dichiarare gli importi concordati;
  • versare le imposte sui redditi sulla base dei redditi concordati.

Decadenza del concordato:

Il contribuente decade dal beneficio del concordato se si verificano delle circostanze eccezionali, che possono riguardare la presenza di redditi minori non dichiarati, modifica dei redditi accettati in proposta, o in presenza di un’eccedenza del 50% rispetto a quanto concordato. Si tratta di diversi casi, come l’omesso pagamento delle imposte concordate o la presenza di debiti tributari e così via.

È importante notare che in presenza di cessazione dell’attività o modifica della stessa, il concordato perde efficacia; pertanto il contribuente dovrà versare le imposte regolari e non potrà avvalersi di quanto accordato precedentemente, a meno di variazioni specifiche per il settore.