L’ISEE, acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è un documento che annualmente certifica il reddito e il patrimonio di un nucleo familiare. Ma cosa si intende per nucleo familiare?

Cosa si intende per nucleo familiare ai fini ISEE 2024?

Il nucleo familiare del richiedente ISEE è composto dai membri della famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), fatta eccezione per alcuni casi specifici.

Quali sono i componenti del nucleo familiare per ISEE 2024?

Ecco alcune regole relative alla composizione del nucleo familiare:

  1. Coniugi con la stessa residenza: I coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte del medesimo nucleo familiare, senza eccezioni.
  2. Coniugi con diversa residenza: I coniugi con diverse residenze devono essere indicati nella stessa DSU, a meno che non siano separati legalmente, cessati gli effetti civili del matrimonio, decaduti dalla potestà genitoriale, allontanati dalla residenza familiare o abbiano ottenuto un provvedimento giudiziale di abbandono del coniuge.
  3. Separazione o divorzio: Anche in caso di separazione o divorzio, i coniugi continuano a far parte dello stesso nucleo familiare se risiedono nella stessa abitazione.
  4. Coniuge iscritto all’AIRE: Anche il coniuge iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) fa parte del nucleo familiare ai fini ISEE.
  5. Figlio minore di 18 anni: Il figlio minore di 18 anni fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive.
  6. Figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori: Il figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori fa parte del nucleo familiare di tali genitori.
  7. Figlio maggiorenne non convivente: Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori solo se è di età inferiore a 26 anni, è a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
  8. Figlio maggiorenne fiscalmente a carico: Il figlio maggiorenne è considerato fiscalmente a carico ai fini IRPEF se il suo reddito non supera 4.000 euro annui se ha meno di 24 anni o 2.840,51 euro annui se ha più di 24 anni.

Ai giovani appena maggiorenni, che al raggiungimento della maggiore età vivono al di fuori della famiglia di origine a causa di un provvedimento di tutela emanato dall’Autorità Giudiziaria, quali collocati in strutture residenziali per minorenni o affidati a famiglie diverse, si applicano le medesime regole previste per i figli maggiorenni non conviventi. Tuttavia, c’è la possibilità che il giovane decida di costituire un nucleo familiare a sé stante se riterrà incompatibile il ritorno in famiglia con il proprio percorso di vita.

La situazione è supportata da un provvedimento di allontanamento adottato durante la minore età. I membri che appartengono già a un nucleo familiare, definito ai fini ISEE o anagrafici, continuano a farne parte anche in caso di variazioni anagrafiche, a condizione che continuino a risiedere nella stessa abitazione.

Se si verifica una scissione del nucleo familiare con la creazione di due nuclei residenti nella stessa unità immobiliare, ai fini ISEE si considera ancora il nucleo familiare originario con tutti i suoi componenti.

Per quanto riguarda i soggetti in convivenza anagrafica, come quelli che risiedono in istituti religiosi, assistenziali, di cura, caserme o istituti di detenzione:

  • Soggetti non coniugati in convivenza anagrafica sono considerati un nucleo familiare a sé stante.
  • Soggetti coniugati in convivenza anagrafica fanno parte del nucleo familiare del coniuge.
  • Minorenni in convivenza anagrafica fanno parte del nucleo del genitore con cui convivevano prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, a meno che non siano in affidamento e collocati presso comunità, caso in cui costituiscono un nucleo familiare a sé stante.

In caso di richiesta di Reddito di cittadinanza o di prestazioni per minori, il genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore è attratto nel nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorrano specifiche condizioni come il matrimonio con un’altra persona, la prole con un diverso genitore, l’obbligo di versare assegni periodici, l’esclusione dalla potestà, o estraneità ai rapporti affettivi ed economici. In quest’ultimo caso, si tiene conto della sua situazione economica aggiungendo una componente al calcolo dell’ISEE del nucleo.