Pensioni per chi esce in anticipo nel 2024, si può continuare a lavorare se si prende già l’Ape sociale? La nuova circolare dell’Inps, emanata nella giornata del 20 febbraio 2024, fissa delle strette rispetto a quanto si prevedeva per i pensionati a 63 anni dello scorso anno.

Le novità, dunque, vanno nella direzione di una chiusura rispetto alla cumulabilità dei redditi da lavoro con quelli da pensione. Ricordiamo che chi va in pensione con l’Ape sociale percepisce un’indennità per tutto il periodo di prepensionamento, ovvero dal momento dell’uscita dal lavoro fino alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia. Proprio per tutto questo periodo vige la stretta sulla cumulabilità del lavoro con la pensione.

Pensioni si può lavorare con Ape sociale nel 2024?

Si può lavorare nonostante si percepisca una pensione con la misura dell’Ape sociale? Il quesito ha una risposta differente rispetto a quanto si prevedeva per i neo pensionati del 2023. Infatti, l’Istituto di previdenza è intervenuto con la circolare numero 35 del 20 febbraio 2024 per fissare nuove regole in merito alla cumulabilità dei redditi da lavoro con quelli da pensione.

Pensioni lavorare Ape sociale, quale stretta per il 2024?

Nel dettaglio, il comma 137 dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2024 ha determinato un nuovo regime di incumulabilità dei redditi da lavoro con quelli da pensione per cui chi esce dal lavoro con l’Ape sociale nel 2024 non può svolgere un’attività di lavoro alle dipendenze o autonoma e neppure un’attività occasionale con reddito annuo superiore a 5.000 euro al lordo.

Pertanto, come nel caso delle quota (in particolare, la quota 103), il neo pensionato può svolgere un lavoro meramente occasionale nel limite di 5.000 euro all’anno, considerati al lordo.

Quanto dura l’incumulabilità redditi lavoro e pensioni?

Tale stretta persiste per tutto il periodo del prepensionamento, ovvero dal momento in cui si vada in pensione fino alla maturazione dei requisiti richiesti per la vecchiaia dei 67 anni di età. Nel caso in cui l’interessato non dovesse rispettare il vincolo di incumulabilità dei redditi da pensione con quelli da lavoro, le indennità percepite con l’Ape sociale dovranno essere restituite per l’intero anno.

L’interessato deve comunicare all’Istituto di previdenza la ripresa di un’attività lavorativa o il superamento del tetto dei 5mila euro nel termine di cinque giorni per non incorrere nell’applicazione degli interessi legali.

Lavoro per chi sia uscito negli anni scorsi con l’Anticipo pensionistico sociale

Per chi sia uscito negli anni scorsi con la misura di pensione anticipata dell’Ape sociale vigono i limiti dell’incumulabilità dei redditi da lavoro con quelli di pensione. In particolare, per le uscite fino al 31 dicembre 2023 il regime vigente prevede che si possa svolgere un’attività lavorativa alle dipendenze o parasubordinata entro il tetto di 8.000 euro all’anno, oppure un’attività di lavoro autonoma entro i 4.800 euro all’anno.

Pertanto, come spiegato dall’Inps nella circolare 35 del 2024, queste regole persistono per chi abbia ricevuto la certificazione per l’accesso all’Ape sociale negli anni precedenti il 2024.

Quale requisito anagrafico per le pensioni sociali nel 2024?

Tra le altre novità di quest’anno, si ricorda che il pensionamento con l’Ape sociale dal 1° gennaio 2024 prevede un’età minima di 63 anni e cinque mesi, ovvero cinque mesi in più rispetto alle uscite del 2023. Tale requisito anagrafico, diversamente dal diritto cristallizzato vigente per le quote, non si mantiene negli anni successivi. Nella circolare dell’Inps sono contenute anche le scadenze di presentazione della domanda e di pensionamento del 2024.

Pertanto, chi negli anni scorsi non abbia presentato domanda di accesso all’Ape sociale (a 63 anni di età), non può far valere gli stessi requisiti con una domanda presentata in ritardo. Lo stesso soggetto può richiedere la pensione con Ape sociale alla maturazione dei 63 anni e cinque mesi unitamente agli altri requisiti di contributi e situazioni economiche e sociali previste.

Anche chi sia decaduto dall’indennità – ad esempio per aver superato i limiti di reddito della cumulabilità – deve presentare una nuova domanda facendo valere i requisiti in vigore nel 2024 e non quelli che vigevano negli anni precedenti.