Bonus imballaggi: con la pubblicazione della risoluzione n. 12/E del 20 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato di aver istituito un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta che viene riconosciuto nei confronti delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati.

Questo credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione da parte dei sostituti di imposta attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 73 a 77, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

Bonus imballaggi: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta

Con l’obiettivo di fornire un sostegno alle imprese che decidono di acquistare dei prodotti che vengono realizzati con dei materiali che provengono dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, degli imballaggi biodegradabili e compostabili in base a quanto definito dalla normativa UNI EN 13432:2002 oppure degli imballaggi che derivano dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, è stato introdotto un apposito credito di imposta di importo pari al 36% delle spese sostenute.

Tale credito di imposta, nello specifico, è stato introdotto da quanto è stato disposto dall’interno del sopra citato art. 1, commi da 73 a 77, della Legge di Bilancio 2019, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

La compensazione del credito di imposta, in particolare, può essere utilizzata tramite le modalità che vengono definite dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le istruzioni che abbiamo fornito sempre qui sul sito di Tag24, durante il corso di un precedente articolo di approfondimento in materia.

A tal proposito, dunque, per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del bonus imballaggi ecosostenibili e prodotti riciclati all’interno del modello di pagamento F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo “7065“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese in caso di acquisto di prodotti riciclati o di imballaggi compostabili o riciclati (art. 1, comma 73, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo, che è stato istituito da parte dell’Agenzia delle Entrate e che abbiamo già approfondito durante il corso del precedente paragrafo, deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, attraverso gli appositi servizi online che vengono messi a disposizione all’interno del sito web dell’amministrazione finanziaria.

In particolare, il sopra citato codice tributo relativo al credito di imposta che viene concesso alle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati”.

Nel caso in cui, invece, il sostituto di imposta debba procedere al riversamento del contributo economico in oggetto, allora il medesimo dovrà essere inserito all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Infine, per poter utilizzare in compensazione il bonus imballaggi ecosostenibili e prodotti riciclati il modello di pagamento F24 deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, seguendo le disposizioni di cui all’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019.