Bonus mamme, sono ancora tanti i dubbi che riguardano l’applicazione pratica della misura che consente di aumentare lo stipendio delle donne madri e dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Infatti, tra le incertezze rientra anche il cosa fare nel caso in cui il nuovo contratto, quello della stabilizzazione a lavoro per la madre con il passaggio dal tempo determinato all’indeterminato, dovesse arrivare nel corso del mese.
Altri dubbi riguardano la restituzione del cuneo fiscale relativo alla mensilità di febbraio 2024 per la misura in corso per tutto l’anno dello sconto del 6% o del 7% sui contributi previdenziali a carico dei lavoratori che percepiscano retribuzioni da lavoro fino a 35mila euro lordi all’anno.
Infine, altre questioni non ancora pienamente risolte riguardano la composizione della famiglia: ad esempio, come regolarsi se uno dei figli che consente il pagamento del bonus mamme esce dal nucleo familiare perché va a vivere stabilmente con il padre?
Bonus mamme, tutti i dubbi: cosa fare per nuovo contratto stabile madre e restituzione cuneo fiscale febbraio 2024
Sono ancora tanti i dubbi che riguardano l’applicazione pratica del bonus mamme 2024, la misura che consente lo sconto del 100% dei contributi previdenziali delle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato e madri di almeno due figli.
La prima questione è quella relativa alla stabilizzazione del contratto di lavoro, con il passaggio, durante l’anno, dal tempo determinato all’indeterminato. Secondo quanto prevede la circolare dell’Istituto di previdenza numero 27 del 2024, nel momento in cui un rapporto di lavoro venga convertito dal tempo determinato all’indeterminato, lo sconto totale sui contributi a carico della lavoratrice madre dovrà avvenire a partire dal mese in cui si sia verificata la trasformazione.
Bonus mamme, nuovo contratto stabilizzazione, come considerare i codici Uniemens?
L’interpretazione dell’Inps va nella direzione di applicare lo sconto contributivo a favore delle donne madri e lavoratrici alle dipendenti, neo stabilizzate, per tutto il mese in cui sia avvenuta la stabilizzazione, e non dal giorno del passaggio. Tuttavia, l’intenzione deve fare i conti con l’applicazione pratica di questa casistica, dal momento che Uniemens, nel caso delle trasformazioni, suddividerebbe in due il flusso delle informazioni, prendendo come data spartiacque quella di avvenuta trasformazione del contratto.
Pertanto, se non dovesse arrivare un correttivo specifico, il sistema potrebbe bloccare la pratica emettendo una rettifica. Su questo punto si attendono, quindi, chiarimenti su come regolarsi e considerare il mese.
Bonus mamme, restituzione sconto taglio cuneo contributivo febbraio 2024
Altra questione aperta del bonus mamma 2024 riguarda la restituzione dello sconto legato al taglio contributivo del 6% o del 7% per le retribuzioni fino a 35mila euro all’anno. In rapporto alla restituzione del mese di febbraio 2024, si osserva che l’efficacia dei codici M 054 e M 055 ai fini dei flussi Uniemens, sia limitata alla sola mensilità di gennaio 2024.
Senza una proroga dell’efficacia di questi codici, i datori di lavoro che dovessero utilizzare per la prima volta i flussi potrebbero incorrere in una difficoltà ulteriore. Anche in questo caso, si attendono chiarimenti su come trattare la misura.
Caso di uscita di un figlio dal nucleo familiare: nascita di un figlio, premorienza o non più convivenza
Altre questioni relative al bonus mamme 2024 riguardano la composizione del nucleo familiare ai fini della spettanza del taglio totale dei contributi a carico delle lavoratrici alle dipendenze. Nel caso di nascita, l’Istituto di previdenza ha chiarito che il diritto a ricevere il bonus per la lavoratrice scatta dal mese nel quale si verifichi l’evento. Pertanto, in caso di nascita del secondo figlio (agevolazione in vigore per tutto l’anno 2024) o del terzo figlio (agevolazione estesa e in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026), si dovrà considerare il mese della nascita quale inizio della decorrenza del bonus.
Lo stesso vale anche per il caso della premorienza di uno dei figli o dell’uscita di un figlio dal nucleo familiare perché, ad esempio, non più convivente o convivente esclusivo con il padre, separato. L’orientamento prevalente sembrerebbe confermare la fruizione del bonus per tutto il mese finale dell’uscita del figlio dal nucleo familiare.