Va verso la proroga di scadenza la comunicazione 2024 relativa alle cessioni dei crediti d’imposta e degli sconti in fattura del superbonus e degli altri bonus edilizi. Come ogni anno, la comunicazione da effettuarsi all’Agenzia delle entrate cade nel giorno del 16 marzo. Quest’anno, tale data coincide di sabato, ragione per la quale un primo slittamento avverrebbe necessariamente a lunedì 18 marzo 2024.

Tuttavia, l’ipotesi sulla quale stanno ragionando governo e Agenzia delle entrate è quella di concedere più tempo per effettuare le comunicazioni relative alle cessioni dei bonus edilizi fino ai primi giorni di aprile prossimo. Ricordiamo che il termine deve lasciare sufficiente tempo a disposizione all’Agenzia delle entrate in vista della messa a disposizione dei dati e delle informazioni necessari al modello 730 precompilato dei redditi. 

Cessioni crediti sconti bonus 2024, ecco qual è la scadenza di comunicazione del 2024

Potrebbe arrivare – come avvenuto già in anni passati – la proroga della scadenza del termine di comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti e degli sconti in fattura relativi ai bonus edilizi e al superbonus. L’adempimento è fissato, come ogni anno, al 16 del mese di marzo.

Un primo slittamento avverrebbe perché la data, quest’anno, capita di sabato. Quindi il termine verrebbe prorogato, in ogni modo, a lunedì 18 marzo 2024

Cessioni crediti sconti bonus superbonus 2024, nuova data di scadenza 2024

Ma una proroga più consistente sarebbe nelle intenzioni del governo e dell’Agenzia delle entrate fino alla fine di marzo. Anche in questo caso, considerando il calendario, il 31 marzo è domenica di Pasqua e lunedì 1° aprile 2024 è festivo per la Pasquetta. La scadenza sarebbe fissata, pertanto, al 2 aprile 2024. 

A richiedere la proroga della scadenza è soprattutto il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), con la proposta, fatta arrivare al tavolo dell’Agenzia delle entrate di oltre due settimane in più di tempo per adempiere alla comunicazione. 

Calendario fiscale marzo 2024, le scadenze del mese

Le ipotesi di proroga della scadenza della comunicazione della cessione dei crediti d’imposta e degli sconti in fattura dei lavori agevolati da bonus e superbonus devono tener conto del calendario degli adempimenti fiscali, particolarmente ricco nel mese di marzo 2024. In ogni modo, pur accordando un maggior temine per adempiere alla comunicazione, è necessario tener presente che non si potrà andare troppo in là con la data di scadenza, dal momento che il 30 aprile 2024 è prevista la messa a disposiozèe, da parte dell’Agenzia delle entrate, del modello precompilato 730 ai fini della dichiarazione dei redditi 2024. 

La nota del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti

Come si legge su una nota del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), “l’Agenzia delle entrate sta valutando le casistiche per le quali sia possibile evitare l’adempimento e, pertanto, si invitano gli iscritti ad attendere qualche giorno nella relativa predisposizione in quanto è più che probabile che in tempi celeri l’Agenzia, oltre a differire il termine per l’invio, individui le casistiche relative alle spese per interventi che, essendo state oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura, possono non essere trasmesse“. 

Spese sanitarie in vista del modello 730 precompilato 2024 per la dichiarazione dei redditi 

Sempre in vista della dichiarazione precompilata 2024, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha formulato una proposta di riduzione del regime di sanzioni in riferimento alle comunicazioni dei dati necessari per la dichiarazione precompilata. Per la trasmissione delle informazioni sulle spese sanitarie, ad esempio, è prevista una sanzione da 100 euro per ogni comunicazione omessa o tardivamente o erroneamente trasmessa all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti obbligati, fino a un massimo di 50mila euro.

La trasmissione in ritardo, entro 60 giorni dalla scadenza prevista, produce una riduzione a un terzo della sanzione, fino a un massimo di 20mila euro. Per il Cndcec “si tratta di un regime sproporzionato che occorre mitigare al fine di garantire proprio il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni per violazioni che non sono certamente da ascrivere a comportamenti di tipo elusivo o evasivo da parte dei soggetti obbligati”.