CIGS in deroga 2023: con la pubblicazione del messaggio n. 617 del 9 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la normativa attualmente vigente in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023 (c.d. decreto Lavoro).

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato comunicato all’interno dei precedenti messaggi che sono stati pubblicati da parte dell’Istituto, ovvero il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 e il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda la CIGS in deroga relativa all’anno 2023 e, nello specifico, quali sono le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale all’interno dei flussi Uniemens.

CIGS in deroga 2023: la normativa vigente in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale

Prima di procedere con la pubblicazione delle istruzioni operative e contabili in merito alla compilazione dei flussi Uniemens da parte dei datori di lavoro interessati, l’INPS ha riportato all’interno del messaggio in oggetto il contenuto della normativa che disciplina la CIGS in deroga, nonché il contenuto dei successivi messaggi pubblicati da parte dell’Istituto stesso.

In particolare:

  • con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha richiamato quanto è stato disposto all’interno dell’art. 30 del decreto Lavoro, il quale ha introdotto e disciplina il c.d. trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS);
  • con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda il versamento del contributo addizionale dovuto da parte dei datori di lavoro che hanno fatto ricorso alla CIGS (art. 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015).

In merito agli importi che possono essere erogati da parte dell’INPS ai lavoratori l’art. 30, commi 1 e 2, del decreto Lavoro dispone che il limite massimo complessivo di spesa relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è pari a 13 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2023 e pari a 0,9 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2024.

In alcuni casi, però, la normativa in oggetto ha previsto che debbano essere necessariamente i datori di lavoro ad anticipare il pagamento della CIGS ai lavoratori, salvo poi richiedere all’INPS il recupero delle somme anticipate.

Le istruzioni operative e contabili dell’INPS per la compilazione dei flussi Uniemens e il recupero delle somme anticipate

Ai fini del recupero delle somme che i datori di lavoro hanno anticipato a titolo di CIGS ecco quali sono le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens:

  • in seguito all’autorizzazione da parte dell’INPS per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro devono inserire il nuovo codice causale “L140”, recante “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>;
  • i datori di lavoro che sono tenuti al versamento del contributo addizionale devono indicare i relativi importi all’interno del flusso ed inserire il codice causale “E614”, recante “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, all’interno dell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

Infine, l’Istituto comunica che qualora l’autorizzazione venga rilasciata nel mese in cui termina la concessione della CIGS, allora i datori di lavoro interessati dovranno pagare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo.