Cartella esattoriale: con la pubblicazione del provvedimento n. 33980 del 9 febbraio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato la modifica che è stata apportata ai fogli avvertenze delle cartelle di pagamento.
Nello specifico, le modifiche delle avvertenze in oggetto si riferiscono agli allegati 2, 3, 4 e 5 del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2023.
Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 57, comma 1, l’art. 62, commi 1 e 2, l’art. 66, l’art. 67, comma 1, l’art. 68, comma 1, e l’art. 71, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
- l’art. 5, comma 1, e l’art. 6, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- l’art. 2, comma 1, e l’art. 3 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- l’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
- l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- l’art. 7, comma 2, lett. a), b) e c), della legge n. 212 del 27 luglio 2000;
- l’art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2019;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2022;
- l’art. 1, lett. d), e l’art. 2, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023;
- l’art. 14, comma 6 bis, e l’art. 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.
Cartella esattoriale: novità in materia di contenziosi tributari, ecco quali sono le modifiche ai fogli avvertenze
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il sopra citato decreto legislativo n. 220 del 2023 ha apportate alle modifiche alla normativa che regola i contenziosi tributari, disponendo quanto segue:
- l’art. 2 comma 3, lett. a), del suddetto decreto, ha previsto l’abrogazione a partire dal 4 gennaio 2024 dell’art. 17 bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale disciplina il reclamo e la mediazione;
- l’art. 1, lett. d) del suddetto decreto, ha disposto l’introduzione del comma 6 bis dell’art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale prevede che in caso di vizi di notificazione che riguardano un atto presupposto che è stato emesso da un soggetto differente rispetto a quelle che ha emesso l’atto impugnato, allora il ricorso sarà sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
A tal proposito, dunque, in seguito alle novità che abbiamo appena richiamato, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle medesime apportando delle modifiche ai fogli avvertenze delle cartelle esattoriali che si riferiscono all’amministrazione finanziaria stessa.
Nello specifico, in base alla novità che sono state introdotte attraverso la pubblicazione del decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria un apposito provvedimento mediante il quale ha comunicato le seguenti modifiche al testo delle avvertenze delle cartelle di pagamento:
- negli allegati da 2 a 5 del provvedimento in oggetto sono stati eliminati tutti i riferimenti a quanto era precedentemente disposto dall’art. 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992;
- negli allegati 2 e 4 del provvedimento in oggetto sono state introdotte tutte le informazioni che si riferiscono alla notifica del ricorso in caso di vizi della notificazione eccepiti in merito all’atto presupposto;
- negli allegati 2 e 4 del provvedimento in oggetto sono state sostituite con la nuova dicitura di “Ufficio” le parole “Direzione” o “Centro Operativo” presenti all’interno della parte relativa alla “RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA”;
- nell’allegato 2 del provvedimento in oggetto sono state aggiornate le modalità previste ai fini della presentazione della domanda di riesame nel caso in cui la cartella esattoriale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate faccia riferimento alle somme che sono dovute in seguito al controllo automatizzato che viene effettuato da parte dell’amministrazione finanziaria stessa.