Assegno unico importi 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 572 dell’8 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato qual è il nuovo importo previsto per l’anno 2024 per quanto riguarda l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) in seguito alla rivalutazione annuale che è stata operata.
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche alle soglie ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che sono previste per l’anno in corso.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).
Assegno unico importi 2024: rivalutazione annuale in base all’indice del costo della vita e nuove fasce ISEE
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 4, comma 11, della Legge di Bilancio 2022, è stata effettuata la rivalutazione annuale degli importi dell’Assegno unico e delle relative fasce ISEE per quanto riguarda il 2024, secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che è stata registrata da parte dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).
A tal proposito, dal momento che l’indice del costo della vita è aumentato del 5,4% rispetto all’anno scorso, l’INPS ha pubblicato un’apposita tabella all’interno dell’Allegato n. 1 in cui sono presenti i nuovi importi dell’AUU e le relative soglie ISEE valide a partire dal 1° gennaio 2024.
Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce che l’ammontare dell’assegno di gennaio 2024 è stato erogato in base all’indice valido per l’anno 2023 e che si procederà al conguaglio nel mese di febbraio.
La tabella con l’importo dell’AUU previsto in base alla fascia ISEE di appartenenza
- in caso di ISEE fino a 17.090,61 euro – 199,4 euro;
- in caso di ISEE da 17.090,61 a 17.204,55 euro – 198,8 euro;
- in caso di ISEE da 17.204,56 a 17.318,48 euro – 198,3 euro;
- in caso di ISEE da 17.318,49 a 17.432,42 euro – 197,7 euro;
- in caso di ISEE da 17.432,43 a 17.546,36 euro – 197,1 euro;
- in caso di ISEE da 17.546,37 a 17.660,30 euro – 196,6 euro;
- in caso di ISEE da 17.660,31 a 17.774,23 euro – 195,9 euro;
- in caso di ISEE da 17.774,24 a 17.888,17 euro – 195,4 euro;
- in caso di ISEE da 17.888,18 a 18.002,11 euro – 194,9 euro;
- in caso di ISEE da 18.002,12 a 18.116,05 euro – 194,3 euro;
- in caso di ISEE da 18.116,06 a 18.229,98 euro – 193,7 euro;
- in caso di ISEE da 18.229,99 a 18.343,92 euro – 193,1 euro;
- in caso di ISEE da 18.343,93 a 18.457,86 euro – 192,6 euro;
- in caso di ISEE da 18.457,87 a 18.571,80 euro – 191,9 euro;
- in caso di ISEE da 18.571,81 a 18.685,73 euro – 191,4 euro;
- in caso di ISEE da 18.685,74 a 18.799,67 euro – 190,9 euro;
- in caso di ISEE da 18.799,68 a 18.913,61 euro – 190,2 euro;
- in caso di ISEE da 18.913,62 a 19.027,55 euro – 189,7 euro;
- in caso di ISEE da 19.027,56 a 19.141,48 euro – 189,1 euro;
- in caso di ISEE da 19.141,49 a 19.255,42 euro – 188,6 euro;
- in caso di ISEE da 19.255,43 a 19.369,36 euro – 188,0 euro;
- in caso di ISEE da 19.369,37 a 19.483,30 euro – 187,4 euro;
- in caso di ISEE da 19.483,31 a 19.597,23 euro – 186,9 euro;
- in caso di ISEE da 19.597,24 a 19.711,17 euro – 186,2 euro;
- in caso di ISEE da 19.711,18 a 19.825,11 euro – 185,7 euro;
- in caso di ISEE da 19.825,12 a 19.939,05 euro – 185,2 euro.