L’indennità di accompagnamento costituisce un sostegno economico destinato ai cittadini totalmente inabili con invalidità al 100%, che presentano difficoltà nel deambulare o nell’effettuare autonomamente le attività quotidiane tipiche della loro età.
Quale reddito non bisogna superare per avere l’indennità di accompagnamento?
Questo beneficio è concesso indipendentemente dall’età e dal reddito del richiedente, purché risieda in Italia e sia cittadino italiano, dell’Unione europea o straniero con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
La prestazione è particolarmente rivolta alle persone affette da patologie oncologiche che, a causa della chemioterapia, necessitano di assistenza continua. Non sono previsti limiti di reddito per accedere a questa provvidenza.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altre prestazioni simili per cause di servizio, lavoro o guerra, ma è possibile scegliere il trattamento più favorevole. È inoltre incompatibile con l’indennità di frequenza destinata agli invalidi civili minori di 18 anni. Tuttavia, la prestazione è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa e con la titolarità di una patente speciale di guida.
Qual è l’importo dell’indennità di accompagnamento?
Per il 2024 l’importo dell’indennità di accompagnamento sarà pari a circa 530,04 euro per 12 mensilità. La prestazione ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da una diversa data indicata nel verbale medico.
L’indennità di accompagnamento non è erogata se l’invalido è ricoverato gratuitamente presso strutture di lunga degenza a spese dello Stato, ma continua ad essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie.
Ogni anno, i beneficiari devono presentare una dichiarazione di responsabilità, indicando se sono ricoverati gratuitamente in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta totalmente a carico degli enti pubblici. Dal 2011, l’INPS collabora con i Centri di assistenza fiscale (CAF) per la verifica e la trasmissione telematica di tale dichiarazione, con gli uffici del Caf Uil a disposizione per l’assistenza nella presentazione.
Per i cittadini italiani e dell’Unione Europea, il pagamento cessa quando non sono più residenti in Italia, mentre per i cittadini stranieri, termina quando non sono più soggiornanti in Italia.