La Naspi, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, rappresenta un’indennità di disoccupazione essenziale per i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro. Questo ammortizzatore sociale, gestito dall’Inps, offre un sostegno economico calcolato sulla base delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, erogato a partire dall’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto lavorativo. Una domanda legittima è la seguente: se si è svolto lavoro all’estero, la Naspi spetta ugualmente?
Naspi dopo lavoro all’estero: chi può richiedere l’indennità di disoccupazione?
La Naspi è rivolta a diverse categorie di lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, il personale artistico e i lavoratori a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, alcuni lavoratori sono esclusi da questa prestazione, come:
- Chi ha volontariamente interrotto il proprio rapporto di lavoro;
- Dipendenti a tempo indeterminato delle PA;
- Operai agricoli;
- Lavoratori stagionali extracomunitari;
- Titolari di assegno ordinario di invalidità che non optano per la disoccupazione;
- Chi ha già maturato i requisiti per la pensione.
Interessante notare che, in specifiche circostanze come le dimissioni per giusta causa o durante il periodo di maternità, è comunque possibile richiedere la Naspi, dimostrando la flessibilità del sistema nel tutelare i lavoratori in situazioni di vulnerabilità.
Requisiti e procedura di domanda
Per accedere alla Naspi, oltre a rientrare nelle categorie idonee, è necessario soddisfare due requisiti fondamentali: lo stato di disoccupazione, attestato dalla Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), e un minimo di 13 settimane di contributi versati negli ultimi quattro anni. Contributi figurativi per maternità o congedo parentale sono inclusi nel calcolo.
La domanda di Naspi deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo, esclusivamente online attraverso il sito dell’Inps, utilizzando le credenziali personali.
Naspi dopo lavoro all’estero: come funziona
Un quesito frequente riguarda i lavoratori residenti in Italia ma con l’ultima esperienza lavorativa all’estero. Anche in questo caso, è possibile richiedere la Naspi, che si conferma così un supporto garantito a tutti i lavoratori idonei, indipendentemente dalla geografia del loro ultimo impiego.
L’Inps fornisce chiarimenti specifici per i lavoratori che rientrano in Italia dopo un’esperienza professionale all’estero. In generale, la possibilità di richiedere la Naspi è negata a chi non rientra in specifiche categorie:
- Lavoratori frontalieri;
- Lavoratori marittimi, membri degli equipaggi aerei, e coloro che lavorano abitualmente in più di uno Stato membro dell’UE;
- Lavoratori stagionali sotto determinate condizioni.
Questa distinzione è fondamentale per capire chi ha diritto a ricevere il sostegno e sotto quali condizioni.
Cosa fare prima di iniziare un lavoro stagionale all’estero
Prima di intraprendere un lavoro stagionale all’estero, è vitale informarsi sui diritti e gli obblighi nel Paese ospitante, comprese eventuali necessità di visti o permessi di lavoro. Mantenere una documentazione accurata del proprio rapporto di lavoro è essenziale per facilitare eventuali richieste di sostegno al rientro in Italia.
I lavoratori che rientrano in Italia dopo un’esperienza lavorativa stagionale all’estero devono infatti soddisfare specifici requisiti per accedere alla Naspi, tra cui:
- Essere disoccupati al momento del rientro;
- Essere rientrati in Italia entro 180 giorni dalla fine del rapporto di lavoro;
- Avere presentato la dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro entro un mese dal rientro.
Come presentare la domanda di Naspi dopo aver svolto un lavoro all’estero
La documentazione necessaria varia in base al Paese di provenienza e alla normativa applicabile. Per i lavoratori provenienti da Paesi dell’UE, è richiesto il documento U1, che riporta dettagli cruciali sul precedente impiego. La domanda deve essere presentata entro 128 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, tramite il sito web dell’Inps o con l’assistenza di un CAF.
I tempi di elaborazione delle domande di Naspi possono variare a seconda della completezza della documentazione fornita e della necessità per l’Inps di recuperare informazioni dall’estero. L’indennità viene erogata tramite metodi di pagamento diretti, come l’accredito su conto corrente o bonifico domiciliato.
Soggiorni all’estero e Naspi sono conciliabili?
Per i beneficiari della Naspi che soggiornano all’estero, l’Inps conferma la possibilità di continuare a ricevere l’indennità, a patto di rispettare i meccanismi di condizionalità previsti dalla legge italiana, come la partecipazione a corsi di formazione e l’accettazione di offerte di lavoro adeguate.
Riconoscimento Naspi per lavoro all’estero: cosa ha stabilito una recente sentenza
In un caso emblematico di difesa dei diritti dei lavoratori, l’Ufficio Provinciale Enasc di Pescara, guidato dall’avvocato Paolo Galliani del Foro di Pescara, ha ottenuto un importante successo legale contro l’Inps. Il cuore della disputa riguardava il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Naspi per il periodo di lavoro svolto all’estero da un cittadino italiano.
Un signore, assistito dall’Ufficio Enasc di Pescara, aveva inoltrato a dicembre 2021 la sua domanda di Naspi all’Inps di Montesilvano, Pescara. La risposta dell’Inps limitava l’indennità a soli 140 giorni, basandosi unicamente sui contributi versati in Italia e ignorando il lavoro svolto in Slovenia. Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell’Enasc, l’Inps ha persistito nella sua decisione, negando il riconoscimento del periodo lavorativo all’estero.
La legislazione di riferimento, la circolare INPS n. 94 del 12/05/2015, stabilisce chiaramente che i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati contribuiscono al calcolo dell’indennità Naspi. L’uomo aveva allegato alla sua domanda il modello U1, che attestava il soddisfacimento dei requisiti per la totalizzazione dei periodi assicurativi, incluse le 52 settimane lavorate in Slovenia.
Dopo il rifiuto iniziale dell’Inps e il successivo respingimento dell’istanza da parte del Comitato Provinciale dell’Inps di Pescara, l’Enasc ha deciso di intraprendere un’azione legale. L’avvocato Galliani ha presentato ricorso, che il Tribunale di Pescara ha accolto il 8 febbraio 2024 con la sentenza n. 919/2023. Il tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla Naspi per il periodo lavorativo in Slovenia, estendendo l’indennità a un totale di 669 giorni, e ha condannato l’Inps a corrispondere l’indennità per la durata complessiva di 17 mesi e 5 giorni, oltre alle spese del giudizio.