Assegno di inclusione INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 684 del 14 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale stesso ha comunicato che gli utenti che hanno presentato la domanda per beneficiare della misura e che hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) possono procedere con la verifica dell’esito delle proprie istanze all’interno dell’apposito servizio online.
Il messaggio in oggetto, inoltre, fornisce anche le istruzioni per quanto riguarda la gestione delle domande, indipendentemente dallo stato nel quale esse si trovano in seguito ai controlli che sono stati effettuati da parte dell’Istituto.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle domande che si trovano in uno dei seguenti stati:
- domande accolte;
- domande respinte;
- domande in stato di evidenza;
- domande in stato di sospensione.
Assegno di inclusione INPS: che cosa avviene in caso di accoglimento della domanda?
Ricordando che l’Assegno di inclusione (ADI) viene riconosciuto ed erogato a quei nuclei familiari che presentano la domanda all’INPS e che sottoscrivono il PAD, esclusivamente nel caso in cui i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti necessari e superino tutti i controlli preventivi previsti, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale comunica che i soggetti interessati possono verificare l’esito delle istanze nella procedura gestionale messa a disposizione.
Per effettuare l’accesso all’interno del servizio online, nello specifico, gli utenti dovranno necessariamente effettuare l’autenticazione tramite l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Dopo aver fatto questo, il sistema potrà restituire ai richiedenti vari esiti tra i quali la dicitura di “domanda accolta”.
In questo caso, in particolare, l’importo sarà accreditato sulla Carta di inclusione intestata al soggetto che ha presentato la richiesta oppure, qualora sia stata chiesta l’individualizzazione della carta, ai componenti del nucleo familiare che hanno la responsabilità genitoriale o che sono inseriti all’interno della scala di equivalenza.
Nel caso in cui i beneficiari non siano ancora in possesso della Carta di Inclusione l’INPS comunica che quest’ultima può essere ritirata presso gli uffici delle Poste Italiane.
Assegno di inclusione: l’INPS comunica le istruzioni per la gestione in caso di reiezione della domanda
Nel caso in cui la domanda non possieda tutti i requisiti che sono necessari, invece, il sistema segnalerà la dicitura di “domanda respinta” con l’indicazione della causale a partire dal 27 febbraio 2024.
Per ricevere l’Assegno di inclusione l’Istituto comunica che i richiedenti hanno la possibilità di presentare alle Strutture INPS competenti sul territorio una motivata istanza di riesame, entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione dell’esito della propria domanda.
In alternativa, poi, il soggetto richiedente avrà la possibilità anche di presentare un apposito ricorso giudiziario.
Domande in stato di evidenza
Oltre alle ipotesi di accoglimento o di reiezione la domanda un altro stato che si può presentare è quello di “evidenza”, ovvero qualora l’attestazione ISEE presenti le seguenti omissioni e/o le seguenti difformità in seguito ai controlli automatizzati che vengono effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati che sono presenti all’interno della sezione I e II del Quadro FC2;
- omissioni e/o difformità sui dati reddituali auto dichiarati che sono presenti all’interno della sezione II del Quadro FC8
In queste circostante la Struttura INPS competente sul territorio invia un’apposita comunicazione al soggetto che ha presentato la domanda per l’Assegno di inclusione, invitando il medesimo a:
- inviare i documenti che attestano la completezza e la veridicità delle informazioni presenti nella DSU;
- presentare una nuova DSU con i dati corretti;
- rettificare la DSU in cui sono presenti errori effettuati dal CAF.
Assegno di inclusione: le istruzioni INPS per la gestione delle domande sospese in caso di discordanza tra i dati dichiarati nella DSU e quelli presenti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
Infine, nel caso in cui ci sia discordanza tra le informazioni presenti nella DSU e quelli presenti nelle banche dati dell’ANPR il sistema metterà la domanda in stato di “sospensione”.
In questo periodo le Strutture INPS territorialmente competenti effettueranno dei controlli sulla veridicità del nucleo familiare richiedente per poi procedere con l’accoglimento o la reiezione dell’istanza.