Assegno di inclusione (Adi), cosa significa se la domanda presentata all’Inps per ottenere l’indennità si trovi nello stato “in evidenza” o “in sospensione“? L’Istituto di previdenza ha emanato il messaggio del 14 febbraio 2024 per chiarire come considerare gli stati della domanda trasmessa di Assegno di inclusione, nonché per gestire una pratica respinta.

Nel momento in cui il soggetto abbia presentato domanda di Assegno di inclusione per la propria famiglie e sul portale dell’Inps sia presente, in corrispondenza della pratica, lo stato di “evidenza” o di “sospensione”, vuol dire che le strutture territoriali dell’Istituto di previdenza, al fine di gestire la domanda, necessitano di ulteriori informazioni. La situazione riguarda, nel dettaglio, le domande la cui attestazione dell’Indicatore delle situazione economica equivalente (Isee) presenti omissioni oppure difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati dall’Agenzia delle entrate. Si dovrà procedere, pertanto, con ulteriori dati da inserire o documentazione da trasmettere.

Assegno di inclusione (Adi), domanda in stato ‘in evidenza’ o ‘sospensione’: ecco cosa significa

Arrivano chiarimenti da parte dell’Inps in merito allo stato della domanda presentata per l’Assegno di inclusione. Nel messaggio 684 del 14 febbraio 2024 si parla dello stato della pratica visibile sul portale dell’Inps che può presentarsi come “domanda accolta”, “domanda respinta”, ma anche “in evidenza” o “di sospensione”. Quando la domanda presenta l’esito “in evidenza“, o “di sospensione” vuol dire che per essere gestita c’è la necessità di fornire ulteriori informazioni. In particolare, quelle che mancano o che sono difformi, sono inerenti all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Tali difformità emergono a seguito dei controlli automatizzati effettuati dall’Agenzia delle entrate.

Difformità domanda Isee di due casi: Quadro FC2 e Quadro FC8

Pertanto, l’Isee si presenta difforme in due casi. Nel primo, l’Agenzia delle entrate ravvisa delle omissioni o delle difformità sui dati del patrimonio mobiliare autodichiarati nel Quadro FC2, alle sezioni I e II. Nel secondo caso, le difformità o le omissioni riguardano i dati reddituali eccezionalmente autodichiarati nel Quadro FC8, nella sezione II della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), per le casistiche nelle quali, all’interno della famiglia, siano presenti membri esonerati dalla dichiarazione dei redditi.

Assegno inclusione stato domanda sospesa, quali documenti richiede l’Inps?

Le casistiche nelle quali lo stato della domanda dell’Assegno di inclusione (Adi) si presenti come “in evidenza” o “di sospensione”, la sede dell’Istituto di previdenza territorialmente competente invia alla famiglia interessata un’apposita comunicazione con la quale richiede di presentare alla stessa sede idonea documentazione attestante la completezza e la veridicità dei dati indicati nella Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini dell’Isee.

In alternativa, la sede Inps può richiedere la presentazione di una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che comprenda le informazioni omesse o diversamente esposte nella domanda precedente. La nuova Dsu deve essere presentata, quindi, presso la sede Inps territorialmente competente.

Quando presentare la rettifica della Dsu per l’Assegno di inclusione?

Tra le richieste dell’Inps in merito alla domanda di Assegno di inclusione (Adi), vi è anche quella di rettifica della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) con effetto retroattivo. Tale richiesta avviene solo quando il richiedente abbia presentato la domanda mediante il Centro di assistenza fiscale (Caf) e quest’ultimo abbia commesso degli errori materiali.

La gestione di questa casistica prevede che, nel campo “data di presentazione”, il Caf indichi la data iniziale di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica che si intenda rettificare. Questa funzione non è attiva se il componente della famiglia abbia effettuato la richiesta utilizzando le proprie credenziali di accesso.

Come sbloccare la domanda dell’Adi?

Infine, l’Inps chiarisce che la domanda di Assegno di inclusione si sblocca se, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione dei documenti giustificativi delle omissione o delle difformità:

  • gli stessi giustificano le incongruenze;
  • il richiedente abbia rettificato l’attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee);
  • sia stata presentata una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che abbia sanato eventuali difformità od omissioni.

Diversamente, se entro 60 giorni il richiedente non abbia presentato alcun documento giustificativo, né abbia rettificato l’attestazione dell’Isee o presentato una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), oppure i documenti trasmessi siano inidonei a giustificare difformità od omissioni, la domande viene respinta.