La verifica medica attraverso la visita fiscale costituisce una realtà con cui i dipendenti malati devono confrontarsi. Sia su richiesta del datore di lavoro che direttamente da parte dell’INPS, si attivano i medici di controllo, liberi professionisti convenzionati secondo una forma di Accordo collettivo nazionale con l’Ente previdenziale. In questo contesto, rivestono un ruolo cruciale le fasce di reperibilità e gli orari delle visite, che i lavoratori devono rispettare durante la malattia e l’assenza dal lavoro.
Visita fiscale, quando viene il medico di controllo a casa?
Durante gli orari di reperibilità, il lavoratore può essere sottoposto a controlli da parte del medico fiscale dopo l’invio del certificato medico all’INPS. Questa verifica può essere effettuata anche due volte nello stesso giorno, nel rispetto degli orari stabiliti per i dipendenti del settore privato o pubblico.
Durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente, il lavoratore è tenuto a rimanere a casa. L’assenza da casa durante questi orari, indicati nel certificato INPS, può comportare l’applicazione di sanzioni.
La visita di controllo può essere richiesta d’ufficio sia dall’INPS che dal datore di lavoro, che deve presentare un’apposita istanza tramite il portale telematico dell’INPS.
Orari di reperibilità dipendenti pubblici e privati
In seguito alla sentenza del TAR emessa in data 3 novembre 23, le fasce di reperibilità dei lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato sono state uniformate dalle disposizioni del messaggio Inps n. 4640 del 22 dicembre 23 con orario dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, feriali e festivi.
Quali lavoratori sono esentati dalla visita fiscale?
L’articolo 2 del D.P.C.M. n. 206/2009 stabilisce che i dipendenti pubblici sono esentati dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità nelle seguenti circostanze:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Infortuni sul lavoro;
- Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta se questa è pari o superiore al 67%.
Non è giustificabile e quindi soggetto a sanzioni l’essere fuori casa durante le fasce di reperibilità per visite dal proprio medico curante, a meno che non sia debitamente certificato con una diagnosi riservata a solo uso medico che ne espliciti le caratteristiche di urgenza o indifferibilità.
Alcuni esempi, confermati dalla prassi e dalla giurisprudenza, di giustificata assenza durante le fasce di reperibilità per le visite fiscali includono:
- Visite mediche presso il proprio medico curante, quando è impossibile effettuarle al di fuori delle fasce di reperibilità;
- Necessità di iniezioni per trattamenti correlati alla causa del certificato medico presentato al lavoro;
- Ritiro di radiografie collegate al certificato medico;
- Cure dentistiche urgenti;
- Necessità di recarsi in farmacia.
La giurisprudenza ammette anche come motivazioni di esonero:
- Le attività di volontariato non direttamente legate alla malattia e che non mettano a repentaglio la salute del lavoratore;
- Le visite a parenti in ospedale, a condizione che gli orari coincidano con quelli della visita fiscale.