Lavoratori agricoli occasionali: con la pubblicazione del messaggio n. 569 dell’8 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti e ha pubblicato le relative tabelle per quanto riguarda il calcolo dei contributi che devono essere versati per gli anni 2023 e 2024 da parte delle aziende agricole che assumono con un contratto di lavoro occasionale dei lavoratori agricoli (LOAgri).
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 343 a 354, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), nonché alle recenti circolari dell’Istituto n. 102 del 12 dicembre 2023 e n. 26 del 31 gennaio 2024.
Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda le aliquote contributive che sono previste per l’anno 2023 e per l’anno 2024 relativamente ai lavoratori agricoli occasionali e, nello specifico, tutte le informazioni che sono state pubblicate da parte dell’Istituto all’interno delle tabelle in cui sono presenti tutti i vari importi che devono essere versati dai datori di lavoro e dai lavoratori interessati in relazione alle singole voci contributive.
Lavoratori agricoli occasionali: l’INPS chiarisce quali sono i criteri ai fini del calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono dei lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri)
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato da parte dell’INPS all’interno del paragrafo 6.3 della circolare n. 102 del 12 dicembre 2023, nonché all’interno del paragrafo 8 della circolare n. 26 del 31 gennaio 2024, la misura di cui all’art. 1, comma 352, della Legge di Bilancio 2023 non si applica al contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 (c.d. Fondi interprofessionali).
A tal proposito, dunque, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato le tabelle che andremo a vedere durante il corso dei paragrafi successivi per quanto riguarda i contributi che devono essere versati da parte delle aziende agricole che decidono di assumere dei lavoratori agricoli occasionali (LOAgri).
La tabella con i contributi che devono essere versati per l’anno 2023
Ecco qui di seguito gli importi che devono essere versati per l’anno 2023 dall’azienda e dal lavoratore interessato in relazione alle singole voci contributive (tutte le voci in cui non è specificato il soggetto obbligato si riferiscono all’azienda agricola):
- Fondo pensioni lavoratori 29,79%, di cui:
- 20,95% a carico dell’azienda;
- 8,84% a carico del lavoratore;
- Quota base 0,11%;
- Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250%;
- Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185%;
- Disoccupazione 2,45%;
- Fondi interprofessionali 0,30%;
- Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,34%;
- Esonero (art. 1 della legge n. 266 del 2005) -1%;
- CIS operai agricoli 1,50%;
- Prestazioni economiche di malattia 0,6830%;
- Tutela lavoratrici madri 0,03%;
- Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,03%;
- Assegni familiari 0,43%;
- Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,43%;
- ALIQUOTA INTERA OTD 46,7365%, di cui:
- 37,8965% a carico dell’azienda;
- 8,84% a carico del lavoratore;
- ALIQUOTA RIDOTTA LAVORATORI OCCASIONALI OTDO 21,17%, di cui:
- 12,33% a carico dell’azienda;
- 8,84% a carico del lavoratore.
La tabella con i contributi che devono essere versati per l’anno 2024
Ecco qui di seguito gli importi che devono essere versati per l’anno 2024 dall’azienda e dal lavoratore interessato in relazione alle singole voci contributive (tutte le voci in cui non è specificato il soggetto obbligato si riferiscono all’azienda agricola):
- Fondo pensioni lavoratori 29,99%, di cui:
- 21,15% a carico dell’azienda;
- 8,84% a carico del lavoratore;
- Quota base 0,11%;
- Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250%;
- Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185%;
- Disoccupazione 2,45%;
- Fondi interprofessionali 0,30%;
- Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,34%;
- Esonero (art. 1 della legge n. 266 del 2005) -1%;
- CIS operai agricoli 1,50%;
- Prestazioni economiche di malattia 0,6830%;
- Tutela lavoratrici madri 0,03%;
- Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,03%;
- Assegni familiari 0,43%;
- Esonero (art. 120 della legge n. 388 del 2000) -0,43%;
- ALIQUOTA INTERA OTD 46,9365%, di cui:
- 38,0965% a carico dell’azienda;
- 8,84% a carico del lavoratore;
- ALIQUOTA RIDOTTA LAVORATORI OCCASIONALI OTDO 21,23%, di cui:
- 12,39% a carico dell’azienda;
- 8,84% a carico del lavoratore.