Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo: è entrata in vigore per il 2024 in forma strutturale. Per diverse categorie di lavoratori, è ora possibile richiedere l’assegnazione di un’indennità senza necessità di presentare l’ISEE. Il governo italiano ha istituito un sostegno economico strutturale e permanente per i lavoratori impegnati in attività lavorative intermittenti. Esaminiamo insieme i requisiti e le tempistiche per presentare la domanda di accesso a questo beneficio economico.
Indennità lavoratori dello spettacolo 2024
Secondo quanto comunicato nella circolare INPS datata 5 dicembre 2023, il governo italiano, tramite il decreto legislativo del 30 novembre 2023, n. 175, intitolato “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un‘indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, ha istituito un’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2024, sarà erogata l’indennità di discontinuità in maniera strutturale e permanente. La richiesta per tale indennità potrà essere inoltrata entro il 30 marzo di ogni anno.
L’INPS fornirà un sostegno economico ai lavoratori del settore dello spettacolo, che includono autonomi, dipendenti a tempo determinato e intermittenti a tempo indeterminato. Nel decreto legislativo n. 175/2023 sono specificati i destinatari dei benefici, i requisiti necessari, così come la durata, il calcolo e l’entità del sostegno economico.
Come funziona la Naspi per i lavoratori dello spettacolo?
L’INPS concede l’indennità di discontinuità ai lavoratori che risultano iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo, purché soddisfino i criteri di seguito elencati:
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Come viene calcolata l’indennità per i lavoratori dello spettacolo nel 2024?
Secondo quanto dichiarato dal Ministero della Cultura, al fine di sostenere lo sviluppo del settore dello spettacolo, è stata prevista un’azione eccezionale. Per le domande di accesso al beneficio presentate entro il 15 dicembre 2023, sarà erogata un’indennità di discontinuità. Questa indennità sarà calcolata considerando il 90% delle giornate accreditate al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello in cui viene presentata la domanda.
Tuttavia, è importante notare che questo importo sarà ridotto delle giornate già coperte da altre forme di contribuzione obbligatoria o indennizzate in altre modalità, in linea con la normativa vigente. Questa riduzione sarà applicata fino a un massimo del 90% del valore calcolato in base alle disposizioni normative attualmente in vigore.