È possibile ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto, rispettando i limiti di cilindrata stabiliti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibride, con potenza non superiore a 150 kW in caso di motore elettrico).

L’esenzione si applica sia quando il veicolo è intestato alla persona con disabilità, sia quando l’intestatario è un familiare a carico dal punto di vista fiscale.

L’ufficio competente per l’approvazione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nei casi in cui tali uffici non siano istituiti, l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Alcune regioni si avvalgono dell’ACI per la gestione delle pratiche di esenzione.

Come si fa a non pagare il bollo auto con la 104?

Sono previste quattro tipologie di esenzione dal bollo auto:

  1. Esenzione per disabilità con patologia determinante ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

La qualifica di disabile con capacità motorie limitate o impedite permanentemente è necessaria per ottenere l’esenzione. Il veicolo, rientrando nei limiti di cilindrata previsti, deve essere equipaggiato con adattamenti tecnici indicati nella carta di circolazione. Tali adattamenti possono coinvolgere i comandi di guida, la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo per agevolare l’accesso al disabile. Esempi di adattamenti tecnici alla carrozzeria comprendono pedane sollevatrici, scivoli a scomparsa, bracci sollevatori, paranchi, sedili scorrevoli e girevoli per agevolare l’ingresso del disabile, sistemi di ancoraggio per carrozzelle e cinture di sicurezza.

La documentazione necessaria per la richiesta di esenzione comprende:

  • Copia della carta di circolazione evidenziante gli adattamenti necessari;
  • Copia della patente di guida speciale (non necessaria per veicoli adattati solo nella carrozzeria);
  • Copia dei certificati rilasciati da Commissioni mediche pubbliche che attestino lo stato di handicap o invalidità e l’affezione a patologia con ridotte o impedite capacità motorie;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la dipendenza fiscale del disabile dall’intestatario del veicolo (se il veicolo non è intestato al portatore di handicap/invalido).
  1. Esenzione per disabilità con patologia comportante grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni.

Per ottenere l’esenzione, il disabile deve essere riconosciuto come portatore di handicap o invalido in uno stato grave a causa di una patologia che comporta una grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni. In questo caso, il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non richiede adattamenti tecnici.

La documentazione richiesta per la domanda di esenzione include:

  • Copia della carta di circolazione del veicolo;
  • Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica ASL, indicando chiaramente la gravità della situazione derivante da patologie che comportano limitazioni gravi della deambulazione o pluriamputazioni;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la dipendenza fiscale del disabile dall’intestatario del veicolo (se il veicolo non è intestato al portatore di handicap/invalido).
  1. Esenzione per disabilità mentale o psichica

Per ottenere l’esenzione, il disabile deve essere riconosciuto portatore di handicap o invalido, in uno stato grave, a causa di una patologia mentale o psichica, con diritto all’indennità di accompagnamento.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non richiede adattamenti tecnici.

La documentazione necessaria per la domanda di esenzione comprende:

  • Copia della carta di circolazione del veicolo;
  • Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica ASL, indicando chiaramente la gravità della situazione derivante da disabilità mentale o psichica;
  • Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento secondo le leggi 18/80 e 508/88, emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile (legge n. 295/90) o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la dipendenza fiscale del disabile dall’intestatario del veicolo (se il veicolo non è intestato al portatore di handicap/invalido).
  1. Esenzione per disabilità per cecità o sordità

Possono beneficiare dell’esenzione i non vedenti (cecità totale o ipovedenti con un residuo visivo inferiore a 1/10 in entrambi gli occhi) e i sordi colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

Il veicolo, nei limiti di cilindrata previsti, non richiede adattamenti tecnici.

Quali documenti presentare?

La documentazione richiesta per la domanda di esenzione include:

  • Copia della carta di circolazione del veicolo;
  • Copia dei certificati rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che attestino lo stato di handicap o invalidità e l’affezione a cecità o sordità;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la dipendenza fiscale del disabile dall’intestatario del veicolo (se il veicolo non è intestato al portatore di handicap/invalido).