Quando si possono cedere ancora i crediti dei bonus edilizi nel 2024? Il quesito deriva dalla possibilità di avvalersi dell’opzione di vendita del bonus per la prima volta a seguito di lavori di ristrutturazioni e di efficientamento energetica con agevolazioni differenti dal superbonus 110% (o del 90%, percentuale in vigore nel 2023). In particolare, si chiede se la cessione del credito possa essere effettuata da una persona fisica a favore di una impresa, con comunicazione di inizio dei lavori (Cila) effettuata nel mese di aprile dello scorso anno e inizio effettivo degli interventi nel mese successivo.
Come si coordinano situazioni di questo tipo rispetto alla data di entrata in vigore del decreto 11 del 17 febbraio 2023, provvedimento che, di fatto, ha fissato lo stop alla cessione del credito d’imposta e all’applicazione dello sconto in fattura sia per il superbonus che per molti altri bonus edilizi cosiddetti “minori”?
Crediti bonus edilizi, ecco quando si possono ancora cedere nel 2024
A quale data, pertanto, far riferimento per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione di imposta dei bonus edilizi differenti dal superbonus per interventi iniziati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto 11 del 2023? Il dubbio riguarda, nel dettaglio, la possibilità di cessione del credito d’imposta per la prima volta per i lavori eseguiti e agevolati con i bonus edilizi anche se la comunicazione di inizio dei lavori sia stata effettuata in data successiva al 17 febbraio 2023, giorno di entrata in vigore del decreto 11 di blocco della cessione dei crediti e sconto in fattura.
Se a questa data non risultino iniziati i lavori, non è possibile avvalersi delle due opzioni (cessione dei crediti e sconto in fattura), nemmeno se chi cede il credito (il cedente) e chi lo compra (il cessionario), attestino, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che la data di avvio dei lavori sia anteriore rispetto al 17 febbraio 2023. In assenza di acconti versati, la data ultima entro la quale i lavori devono essere iniziati è quella del 16 febbraio 2023, da certificare esattamente dalle parti con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva.
Crediti bonus, quando si possono cedere in relazione allo sconto per Cila, dichiarazione sostitutiva e acconto
L’esclusione della cessione dei crediti e dello sconto in fattura nel caso di lavori agevolati dai bonus edilizi differenti dal superbonus è certificata dal comma 3, dell’articolo 2, del decreto legge 11 del 2023. Nel provvedimento si legge, infatti, che il blocco sulle opzioni non sussiste se, alla data del 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abitativo, qualora richiesto, oppure “siano già incominciati gli interventi o, ancora, sia stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori”.
“Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto non risultino versati acconti – prosegue l’articolo – la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Accordo cedente e cessionario, quando è insufficiente per lo sconto?
Nei casi sopra descritti, dunque, qualora non sia stato presentato il titolo abitativo e la presentazione della certificazione di inizio lavori sia stata presentata in data in data successiva al 16 febbraio 2023, i bonus edilizi possono essere fruiti solo come detrazione fiscale e non come cessione dei crediti o sconto in fattura. La preclusione sussiste anche se le due parti (cedente e cessionario) sottoscrivano una dichiarazione sostitutiva ma non risultino versati acconti antecedenti alla data del 17 febbraio 2023 sui costi dei lavori.