Bonus Renzi 2024: quali requisiti? L’erogazione del trattamento integrativo definitivo ex bonus Renzi è condizionata dalla presenza di diversi requisiti, inclusa la capienza fiscale determinata in base alla tipologia di reddito.

Con la riforma fiscale introdotta dal Decreto Legislativo 216/2023, sono state introdotte diverse modifiche in merito all’ex bonus Renzi. È importante sottolineare che si tratta di modifiche relative principalmente di coordinamento, indispensabili per garantire le condizioni di accesso al trattamento integrativo.

D’altra parte, l’aumento della detrazione per il reddito da lavoro dipendente (e redditi ad esso assimilati) da euro 1880 a 1955 ha comportato la perdita del diritto al beneficio per i titolari di redditi complessivi fino a 15.000 euro.

Pertanto, appare particolarmente rilevante la condizione che permette l’accesso al beneficio, ovvero la “capienza fiscale”. Vediamo insieme i requisiti per l’accesso all’ex bonus Renzi nel 2024.

 Ex Bonus Renzi – requisiti 2024

 Il primo aspetto da sottolineare per il diritto al bonus riguarda l’imposta a debito. Al fine di contenere l’aumento della detrazione per questo requisito, è stata introdotta una norma che neutralizza gli effetti prodotti da quest’ultima.

In sostanza, escluso l’aumento delle detrazioni, gli altri requisiti per l’accesso al trattamento integrativo non sono stati modificati; pertanto, permane la capienza fiscale per un reddito fino a 15.000 euro. La presenza di requisiti in sede di dichiarazione dei redditi confermerà o meno il diritto alle 100 euro mensili aggiuntive sullo stipendio.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

 L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia di Irpef dal decreto legislativo n. 216/2023.

Come riportato da fiscooggi.it, in attuazione della legge n. 111/2023 (delega fiscale), viene prevista una rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, delle detrazioni d’imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l’abrogazione della normativa relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace).

I nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote relative al periodo d’imposta 2024 sono di seguito riportati:

  • 23% per i redditi fino a 28mila euro;
  • 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro;
  • 43% per i redditi che superano 50mila euro.

Per il 2024, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato l’applicazione delle nuove disposizioni di seguito riportate:

  • è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  • il primo scaglione di reddito è innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione;
  • l’aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è soppressa;
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Requisiti trattamento integrativo 2024

 Il trattamento integrativo è disciplinato dall’articolo 1 del Decreto Legge 3/2020 e prevede di ricevere un importo aggiuntivo allo stipendio pari a 1200 euro all’anno. L’ex Bonus Renzi è condizionato dalla presenza di un reddito complessivo uguale o inferiore a 15.000 euro.

Il legislatore ha previsto la distribuzione del bonus anche per i redditi di oltre 15.000 euro ma non superiori a 28.000 euro, a patto che risulti soddisfatta la clausola “incapienza”.

È importante notare che il contribuente rientra nella condizione di incapienza quando la somma delle detrazioni risulta superare l’importo dell’IRPEF a debito.

In questo caso, il trattamento integrativo verrà riconosciuto per un importo pari alla differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda, fino a un tetto massimo pari a 1.200 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l’imposta lorda, calcolata solo sui redditi da lavoro dipendente (escludendo quelli indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR) e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è superiore alla detrazione per i redditi da lavoro dipendente diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.