Nel 2024 ci sono alcune novità a livello fiscale per le imprese italiane, con l’introduzione di cambiamenti importanti relativi all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Tra le novità più rilevanti, spicca l’anticipazione della scadenza per la presentazione del modello IRAP al 30 settembre, una modifica che richiede attenzione e pianificazione da parte dei contribuenti. Andiamo a vedere quali sono le principali novità sul modello IRAP 2024.
Modello IRAP 2024: cos’è, a che serve e novità
L’IRAP rappresenta una componente essenziale del sistema fiscale italiano, gravando sulle attività produttive all’interno delle regioni. Questa tassa incide su una vasta gamma di soggetti, inclusi coloro che operano nella produzione, nello scambio di beni e nella prestazione di servizi. La sua rilevanza è amplificata dal contributo che fornisce al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, rendendo la discussione sulla sua abolizione o modifica non solo una questione fiscale ma anche di sostenibilità dei servizi pubblici essenziali.
Nonostante la legge di delega per la riforma fiscale delinei un percorso per la riscrittura delle norme IRAP, le informazioni concrete rimangono attese. Tuttavia, l’orientamento del governo suggerisce l’introduzione di una sovraimposta calcolata con meccanismi simili a quelli dell’IRES, promettendo di mantenere invariate le entrate fiscali e di non aggravare il carico su pensionati e lavoratori dipendenti.
Modello IRAP 2024: soggetti interessati e chi è escluso
Una svolta significativa si è registrata con la Legge di Bilancio 2022, che escludeva specifici soggetti dall’obbligo dell’IRAP, tra cui persone fisiche con attività commerciali e liberi professionisti. Questa esclusione, parte di un ampio programma di semplificazione fiscale, ha alleggerito il carico fiscale su determinate categorie di contribuenti, promuovendo un ambiente più favorevole per l’imprenditorialità individuale e la libera professione.
Presentazione Modello IRAP 2024: procedura e scadenze
Il modello IRAP per l’anno di imposta 2023 deve essere presentato entro il 30 settembre 2024, una modifica procedurale che anticipa i tempi rispetto agli anni precedenti. Questo cambiamento sollecita i contribuenti a una maggiore prontezza nella gestione delle loro obbligazioni fiscali, incentivando una preparazione anticipata per evitare sanzioni e complicazioni.
Calcolo dell’imposta: aliquote e deduzioni
Nonostante l’attesa per ulteriori riforme, il meccanismo di calcolo dell’IRAP resta per ora invariato, basandosi sul valore della produzione aziendale. Questo approccio, che include anche costi come quello del personale, solleva questioni di semplificazione nel sistema fiscale, alimentando il dibattito su possibili ottimizzazioni.
Infatti, le prospettive di riforma dell’IRAP si inseriscono in un contesto più ampio di semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale italiano. L’obiettivo è quello di rendere il carico fiscale più equo e meno oneroso, facilitando al contempo la compliance e stimolando la crescita economica.
IRAP 2024 e plusvalenza vendita marchio d’impresa: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la plusvalenza generata dalla vendita di un marchio d’impresa durante un concordato preventivo è soggetta all’IRAP seguendo le normative standard.
Questa posizione è stata espressa nella Risposta n. 27 del 31 gennaio 2024, riguardante una società in concordato preventivo liquidatorio. La società aveva ceduto un marchio di sua proprietà, ottenendo una significativa plusvalenza rispetto al valore iscritto nei registri contabili, ma ha sollevato dubbi sulla sua rilevanza ai fini del calcolo dell’IRAP.
L’Agenzia ha escluso valutazioni sul merito della registrazione contabile della plusvalenza, ma ha confermato che, per le società di capitali non bancarie, finanziarie o assicurative, la base imponibile IRAP si determina dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, escludendo specifiche voci e componenti straordinari. L’Agenzia ha inoltre ricordato che plusvalenze e minusvalenze dalla cessione di beni strumentali sono rilevanti per l’IRAP, con l’esclusione di quelle derivanti dalla vendita dell’intera azienda.
In conclusione, la plusvalenza dal marchio ceduto in concordato preventivo rientra nelle regole ordinarie IRAP, dato il suo inserimento contabile tra i ricavi rilevanti per il tributo.