Tassa sulle mance: con la pubblicazione della risoluzione n. 11/E del 6 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini del versamento o della compensazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinati dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tale versamento, nello specifico, può essere effettuato attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte dei soggetti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), nonché all’interno della precedente risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023.

Tassa sulle mance: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello di pagamento F24 per il versamento o per la compensazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata Legge di Bilancio 2023, le somme di denaro che sono destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance) che operano all’interno delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge n. 287 del 25 agosto 1991 costituiscono dei redditi di lavoro dipendente.

In quanto tali, poi, nel caso in cui i lavoratori interessati non presentino la propria rinuncia scritta allora sarà obbligatorio effettuare il versamento dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali in percentuale pari al 5%.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha già comunicato in precedenza quelli che sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per effettuare il versamento della suddetta imposta, mediante la pubblicazione della risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023.

Nel caso in cui, invece, l’imposta non venga trattenuta dal sostituto d’imposta, allora quest’ultima potrà essere applicata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, ai fini del pagamento o della compensazione dell’imposta sostitutiva sulle mance applicata in sede di dichiarazione dei redditi, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto il seguente nuovo codice tributo da inserire all’interno del modello F24:

  • il codice tributo “1838“, il quale si riferisce al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e delle addizionali regionali e comunali sulle mance, applicata in sede di dichiarazione dei redditi (art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo, il quale è stato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, deve essere utilizzato tramite gli appositi servizi online presenti all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria stessa.

In particolare, il sopra citato codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati” oppure all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno al quale si riferisce il credito di imposta in oggetto, nel formato “AAAA”.

Infine, se si opta per la compensazione dell’imposta sostitutiva sulle mance il modello di pagamento F24 deve essere presentato attraverso l’utilizzo di modalità esclusivamente telematiche, seguendo le disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019.