Quanto mi spetta di Assegno di inclusione? Sono molte le domande ricevute che sollevano il problema dell’importo del beneficio che ha sostituito il Reddito di cittadinanza. Come raccontato da Tag24.it, l’Assegno di inclusione è entrato a regime dal 1° gennaio 2024. Il passaggio dall’Rdc all’ADI non è stato perfettamente allineato.

Molti hanno ricevuto la prima erogazione del beneficio per le domande presentate a dicembre e nel mese di gennaio, dopo aver completato la registrazione nella piattaforma SIISL e aver sottoscritto il PAD (Patto di Attivazione Digitale).

Ora, l’insoddisfazione è alta, tanto che in molti hanno richiesto maggiori dettagli sul calcolo dell’importo dell’Assegno di inclusione. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Assegno di Inclusione 2024: calcolo importo

 Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore l’Assegno di Inclusione (ADI), che segue l’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), avvenuta lo scorso 1° settembre.

L’ammortizzatore sociale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale viene riconosciuto solo a coloro che soddisfano alcuni requisiti.

L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

A quanto ammonta l’importo dell’ADI?

L’INPS per l’ADI eroga un importo, su base annua, condizionato dai seguenti requisiti:

  • una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
  • un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.

Come funziona la scala di equivalenza dell’Assegno di Inclusione

Secondo la mini-guida rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il parametro della scala di equivalenza dell’ADI, di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto Lavoro, è pari a 1 per il nucleo familiare e viene incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue

  • un componente= 1;
  • per ciascuno altro componente con disabilità o non autosufficienza + 0,50;
  • per ciascuno altro componente con età pari o superiore a 60 anni + 0,40;
  • per un componente maggiorenne con carichi di cura (art. 6, comma 5) + 0,40;
  • per ciascun altro componente adulto in condizioni di grave disagio bio-psicosociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione + 0,30;
  • per ciascun minore di età, fino al secondo + 0,15;
  • per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo + 0,10.

 Non rientrano nel calcolo i membri che per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

È importante notare che l’assenza viene conteggiata per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, oppure per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche non continuativi.

L’INPS nella circolare numero 105 del 16 dicembre 2023 ha spiegato il calcolo dell’ADI attraverso i seguenti esempi:

Ipotesi n. 1) Nucleo familiare composto da 3 adulti di cui uno con disabilità in possesso dei requisiti per l’accesso all’Adi e una scala di equivalenza (s.c.) pari a 1,9.

 “Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 3.500 euro.

A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare. Quota A = (6.000*1,9) – 3.500 = 7.900 euro annui, pari a 658,33 euro mensili.

Ipotesi n.2)  Nucleo familiare composto da 2 genitori e 2 minori di cui uno di età inferiore a tre anni in possesso dei requisiti per l’accesso all’Adi e una scala di equivalenza pari a 1,7.

 Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 5.600 euro e possiede un reddito familiare annuo di 7.000 euro

A tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B, ridotta al massimale di 3.360 euro annui come previsto dalla norma per la locazione:

  • Quota A: (6.000*1,7) -7.000 = 3.200 euro annui, pari a 266,7 euro mensili
  • Quota B: 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili
  • Totale = 3.200 + 3.360 = 6.560 euro annui, pari a 546,70 euro mensili”