Naspi e pensione anticipata nel 2024. Non è certo la prima volta che i lavoratori si trovano di fronte ai tasselli mancanti del sistema previdenziale. Come spesso riportato da questo quotidiano, le difficoltà di accesso alla pensione sono state accentuate per l’anno in corso.
In molti speravano in un’azione collaborativa con il governo, mentre altri sono profondamente delusi dall’andamento della spesa pubblica, ritenendo che ricada interamente sulle spalle dei lavoratori. Come a dire, non si vede mai la fine della linea tra le misure restrittive e la legge Fornero. Nonostante i paletti applicati alle misure pensionistiche, i percettori della Naspi possono comunque scegliere almeno due formule per accedere alla pensione anticipata. Vediamo insieme quali sono.
NASPI e pensione anticipata
La prima misura che permette di anticipare la pensione a 63 anni e 5 mesi è l’anticipo pensionistico Ape sociale. Succede, purtroppo, che i percettori della Naspi, pur avendo diritto all’accesso alla misura, devono attendere la conclusione della fruizione dell’indennità per il sostegno al reddito.
Nello specifico, i fruitori della Naspi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione possono richiedere l’accesso all’anticipo pensionistico Ape sociale, se viene rispettata la seguente condizione:
- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Lavoro e Ape sociale: limiti incompatibilità
Come spiegato dall’INPS, l’accesso all’anticipo pensionistico Ape sociale è subordinato alla cessazione dell’attività lavorativa dipendente, autonoma e parasubordinata svolta in Italia o all’estero. L’indennità non risulta compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
È possibile lavorare senza perdere l’Ape sociale? Sì, assolutamente. Tuttavia, nonostante sia compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata, è importante rispettare il limite relativo ai redditi, pari a non oltre 8.000 euro lordi annui per l’attività dipendente e parasubordinata, e 4.800 euro lordi annui per l’attività autonoma.
Attenzione! Se tali limiti vengono superati, si decade dal beneficio Ape Sociale; pertanto, tutte le somme percepite nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diventano indebite e l’INPS procede al relativo recupero.
Quota 41 per i percettori della Naspi senza limite d’età
I percettori della Naspi possono richiedere l’accesso alla pensione anticipata Quota 41. Tuttavia, il trattamento riguarda i lavoratori precoci che possono far valere almeno 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età. Inoltre, possono accedervi a condizione che soddisfino i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2026.
Nello specifico, i fruitori della Naspi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva di almeno 41 anni, di cui almeno 35 effettivi, e che possono far valere almeno 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età, possono richiedere l’accesso alla pensione anticipata Quota 41, se viene rispettata la seguente condizione:
- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi.