Il bonus terzo figlio erogato dall’INPS corrisponde all’Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori disciplinato dall’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Lo strumento è stata una forma di sostegno economico importante riconosciuto in favore delle famiglie nel 2023.
Chiariamo sin da subito che il decreto legislativo 230/2021, ha previsto l’istituzione a decorrere dal primo marzo 2022 dell’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha disposto l’abrogazione, a decorrere dalla stessa data, dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’articolo 65 della legge 448/1998. Tale contributo economico, pertanto, è stato accorpato all’assegno unico per i figli a carico.
Bonus terzo figlio
Per comprendere meglio le caratteristiche principali dell’Assegno Unico Universale, riepiloghiamo brevemente i criteri per la sua adozione rispetto del bonus terzo figlio o Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, un contributo riconosciuto dal Comune di residenza ed erogato dall’INPS.
L’Assegno Unico Universale viene concesso ai genitori a condizione che il nucleo familiare conti almeno tre figli minori (legittimi, naturali o adottivi). I figli minori del richiedente sono equiparati ai figli del coniuge o conviventi con il richiedente stesso, nonché ai minori in affidamento preadottivo.
Il legislatore ha previsto che il beneficiario e i minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica, inclusi quelli in affidamento presso terzi, come stabilito dall’articolo 2 della legge n. 184 del 1983.
Attualmente, l’Assegno Unico Universale è in vigore come sostegno economico per le famiglie con figli a carico, attribuendo un contributo per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni (sotto specifiche condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L’importo dell’Assegno varia in base alla situazione economica del nucleo familiare, calcolata tramite l’ISEE al momento della domanda, all’età e al numero dei figli, e alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’Assegno assume carattere “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi a sostegno della genitorialità e della natalità. È definito “universale” in quanto si estende a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con un ISEE superiore alla soglia di 43.240 euro.
Differenze tra gli ammortizzatori sociali
L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie che soddisfano le condizioni di seguito indicate:
- per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni,che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
A differenza dell’Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, l’Assegno Unico e Universale viene riconosciuto indistintamente per tutti i figli.
È importante notare che il primo è condizionato al reddito ISEE, mentre il secondo viene riconosciuto a prescindere del valore reddituale.
Infine, in entrambi i casi, l’importo dell’assegno viene rivalutato in base all’aumento dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall’indice ISTAT.
Come funziona l’Assegno unico e universale nel 2024
L’INPS spiega che l’importo dell’Assegno Unico è commisurato al valore dell’ISEE. La norma prevede il riconoscimento di eventuali arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non risultano in possesso dell’indicatore ISEE in corso di validità, ma per i quali l’ISEE dovrà essere attestato entro il 30 giugno.
Pertanto, il beneficio viene rilasciato anche a coloro il cui reddito supera il limite di 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.