Contributi pescatori autonomi 2024: con la pubblicazione della circolare n. 29 del 6 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono le aliquote contributive che sono previste per l’anno 2024 per quanto riguarda i lavoratori autonomi che operano all’interno del settore della pesca, nonché le modalità e i termini per il versamento della contribuzione dovuta.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 250 del 13 marzo 1958, all’interno del decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, nonché all’interno dell’art. 6 del decreto legge n. 457 del 30 dicembre 1997, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 27 febbraio 1998.
Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che concerne il calcolo delle aliquote relative ai contributi previsti per i pescatori autonomi e che sono dovuti per l’anno 2024 e, nello specifico, tutte le informazioni per quanto riguarda:
- i contributi dovuti dai lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
- i contributi dovuti dalle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, beneficiarie di un’agevolazione fiscale e contributiva di importo pari al 70%, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
- i contributi dovuti dalle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, beneficiarie dell’indennità di maternità;
- le modalità di versamento dei contributi dovuti.
Contributi pescatori autonomi 2024: il calcolo delle aliquote contributive previste per i versamenti dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
In base a quanto è stato disposto dal sopra citato decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, il quale è stato emanato dando attuazione a quanto è stato disposto in precedenza dall’art. 3, comma 23, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, nonché dall’art. 27, comma 2 bis, del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, è stato previsto un aumento pari allo 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997.
Tale incremento dell’aliquota contributiva prevista che risulta dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) da parte dei pescatori autonomi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nello specifico, è stato disposto fino al raggiungimento del limite massimo del 4,29%.
Per quanto riguarda la quota che risulta dovuta da parte dei lavoratori autonomi che operano all’interno del settore della pesca, dunque, la normativa vigente in materia non prevede alcun adeguamento per l’anno in corso dal momento che è stata già raggiunta l’aliquota contributiva massima in seguito all’ultimo aumento pari allo 0,29% che è stato previsto a partire dal 1° gennaio 2013.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014 e fino all’anno 2024 compreso l’aliquota contributiva resta ferma al 14,90%.
A tal proposito, quindi, fatte le suddette premesse, ecco quali sono i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l’anno 2024, tenendo conto anche del minimale e del massimale contributivo che è stato comunicato da parte dell’INPS:
- l’aliquota contributiva prevista per i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca è pari al 14,90%, di cui:
- lo 0,11% si riferisce alla base;
- il 14,79% si riferisce all’adeguamento;
- il contributo mensile previsto per i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca è pari a 117,71 euro, di cui:
- 0,87 euro si riferiscono alla base;
- 116,84 euro si riferiscono all’adeguamento.
Per quanto riguarda i contributi che sono dovuti a partire dal 1° gennaio 2024 da parte delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari che beneficiano di uno sgravio contributivo pari al 70%, invece, ecco qui di seguito quelle che sono le aliquote contributive previste:
- il contributo mensile previsto è pari a 65,54 euro, di cui:
- 0,48 euro si riferiscono alla base;
- 65,06 euro si riferiscono all’adeguamento.