Nel decreto Milleproroghe potrebbe essere prevista la Rottamazione quater bis o, ancora meglio, il ripescaggio degli esclusi dal beneficio. Si tratta di un déjà vu per quanto riguarda la definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Il nuovo piano per coloro che sono decaduti dal beneficio della misura agevolata potrebbe essere approvato con il decreto Milleproroghe 2024. Non si tratta di una novità, bensì di un elemento già visto in passato: la Rottamazione quater bis potrebbe essere introdotta durante il processo di conversione in legge. Analizziamo insieme l’arrivo previsto della Rottamazione quater bis.

Rottamazione quater bis

 La Rottamazione quater delle cartelle esattoriali è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, nel quale sono contenute le disposizioni normative previste per la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La Definizione agevolata quater prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti per le cartelle esattoriali oggetto della misura, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali non pagano le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti per violazioni del Codice della strada, nonché per le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la norma prevede la non applicazione delle somme dovute a titolo di interessi, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater hanno presentato la richiesta entro il 30 giugno 2023, secondo le disposizioni normative contenute nel DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023.

Per i contribuenti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”, convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2023, i termini e le scadenze della Rottamazione-quater sono stati prorogati di 3 mesi.

Chi decade può rateizzare?

Secondo quanto riportato da fiscoetasse.com, durante il convegno tenutosi il 1° febbraio nell’ambito della Rottamazione quater, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i decaduti da un piano di rientro non possono richiedere un ulteriore rateizzo.

Di conseguenza, sono invitati a procedere al pagamento delle cartelle esattoriali per evitare l’applicazione di azioni cautelari ed esecutive per il recupero dei crediti.

Nello specifico, i chiarimenti sono arrivati per i casi di seguito riportati:

  • “in caso di decadenza dalla Rottamazione quater, se i debiti residui sono stati oggetto di una precedente dilazione a sua volta scaduta, il debitore non potrà presentare una nuova domanda di rateazione;
  • se l’istanza di dilazione è stata presentata prima del 16 luglio 2022, per ottenere una nuova rateazione sarà necessario saldare integralmente le rate scadute”.

Rottamazione quater bis

Nel decreto Milleproroghe 2024, ancora in fase di conversione in legge, si intravede una nuova possibilità per i contribuenti decaduti dal beneficio della misura agevolativa.

Si tratta di un emendamento che potrebbe rappresentare una speranza per i contribuenti che non sono riusciti a pagare la rata posticipata al 18 dicembre 2023.

È ipotizzabile che per i contribuenti decaduti venga avviato un nuovo calendario delle scadenze della Rottamazione quater, con un appuntamento fissato al 28 febbraio 2024.

Per questa data, il contribuente potrebbe essere riammesso al beneficio della misura agevolativa, purchè regolarizzi tutte le somme dovute a titolo di definizione agevolata.

Nell’ipotesi che tale emendamento venga approvato, i contribuenti saranno tenuti a versare la prima o unica rata e della seconda rata entro il 28 febbraio 2024.

È importante notare che in questo caso saltano i cinque giorni di tolleranza.

Per quanto riguarda la terza rata, la scadenza rimane fissata al 4 marzo 2024, seguita dall’applicazione di 5 giorni di tolleranza durante i quali il pagamento risulta comunque valido.

Non sono previsti cambiamenti per gli alluvionati di maggio 2023, per i quali il calendario ordinario della definizione agevolativa rimarrebbe invariato.