In scadenza l’acconto IRPEF 2023 da versare entro il 16 febbraio 2024. Si avvicina il secondo appuntamento per il pagamento della seconda rata di acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Vediamo insieme chi è chiamato alla cassa per il 16 febbraio.
Acconto IRPEF scadenza 16 febbraio 2024
Per il 2024, il calendario fiscale parte con 5 nuove date, con decorrenza dal 16 del mese per ogni mese a partire dal mese di gennaio fino a maggio 2024.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 31, fornisce i primi chiarimenti sui criteri di applicazione del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, così come previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023.
Per il periodo d’imposta 2023 si prevedono le seguenti scadenze:
- il rinvio dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, modello Redditi PF 2023;
- la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Secondo quanto riportato da fiscooggi.it, l’Agenzia delle Entrate fornisce spiegazioni in merito all’applicazione della misura, in particolare spiegando i soggetti che possono fruire del rinvio del versamento, di seguito indicati:
- titolari di partita Iva;
- con redditi dichiarati al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.
Per quanto riguarda l’applicazione della norma per l’impresa familiare e l’azienda coniugale, viene chiarito che il differimento può essere applicato solo al titolare e non anche ai suoi collaboratori.
Rientra nel differimento anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi.
Chi sono gli esclusi?
L’Agenzia delle Entrate, nella suddetta circolare, ha spiegato anche che restano esclusi dalla proroga le seguenti figure:
- persone fisiche non titolari di partita Iva:
- persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro;
- soggetti diversi dalle persone fisiche.
È importante notare che per il controllo del superamento del limite di 170 mila euro, l’Agenzia delle Entrate si rapporta alle disposizioni normative contenute nell’articolo 57 del TUIR, riferito ai compensi dichiarati nel periodo d’imposta 2022.
Nel merito, con riferimento specifico agli anni sopra indicati e in base alle disposizioni della norma che prende in esame esclusivamente i ricavi, è necessario prendere in considerazione l’intera categoria degli stessi di cui all’articolo 85 del TUIR.
Per quanto riguarda l’impresa familiare e l’azienda coniugale, ai fini della verifica del superamento del limite viene preso in considerazione l’ammontare complessivo dei ricavi. Se, invece, la persona fisica esercita sia l’attività di lavoro autonomo che l’attività d’impresa, viene eseguita la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Come funziona il differimento dell’acconto IRPEF per le attività agricole
Conformemente alle spiegazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, per le attività agricole o attività agricole connesse, come ad esempio agriturismo, allevamento, e così via, possono usufruire del differimento del versamento dell’acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi se, nel 2022, hanno anche un reddito d’impresa.
In tal caso, anziché considerare il valore dei ricavi, è necessario prendere in considerazione il volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).
Nell’ipotesi in cui il contribuente non sia tenuto a presentare la dichiarazione IVA, viene considerato l’ammontare totale del fatturato del 2022 (valutando sia le operazioni documentate tramite fattura che quelle con corrispettivi soggetti a memorizzazione e trasmissione telematica).
Nel caso in cui il soggetto abbia anche altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo indicato negli intercalari della dichiarazione IVA.