Imposta sostitutiva cripto attività: con la pubblicazione della risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo e la ridenominazione di un codice tributo già esistente ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo per quanto riguarda i rapporti che hanno ad oggetto le cripto attività.

Tale versamento, nello specifico, può essere effettuato attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24 da parte dei soggetti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 146, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), nonché all’interno della precedente risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023.

Imposta sostitutiva cripto attività: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello di pagamento F24 per il versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata Legge di Bilancio 2023, sono obbligati ad effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo calcolata sul valore delle cripto attività tutti quei soggetti che hanno la propria residenza in Italia, senza prendere in considerazione le disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 19, comma 18 bis, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

Il pagamento dell’acconto e del saldo per quanto riguarda l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo in oggetto, nello specifico, può essere effettuato mediante il rispetto di quanto viene disposto all’interno dell’art. 1, comma 146, della Legge di Bilancio 2023, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo in merito alle modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Pertanto, per quanto riguarda il pagamento dell’acconto relativo alla sopra citata imposta sostitutiva tramite l’utilizzo del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo “1728“, il quale si riferisce al pagamento della prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti che hanno ad oggetto le cripto attività (art. 1, comma 146, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022);
  • il codice tributo “1729“, il quale si riferisce al pagamento della seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti che hanno ad oggetto le cripto attività (art. 1, comma 146, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

Per quanto riguarda il pagamento del saldo relativo all’imposta sostitutiva in oggetto, invece, l’amministrazione finanziaria ha comunicato la sostituzione del precedente codice tributo “1727” già esistente, il quale è stato così ridenominato:

  • il codice tributo “1727“, il quale si riferisce al pagamento della saldo dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti che hanno ad oggetto le cripto attività (art. 1, comma 146, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

codici tributo, i quali sono stati messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e dei quali abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, devono essere utilizzati attraverso l’utilizzo degli appositi servizi online che sono messi a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria stessa.

In particolare, i sopra citati codici tributo relativi al versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sul valore delle cripto attività detenute dai soggetti residenti in Italia devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno al quale si riferisce il pagamento dell’imposta sostitutiva in oggetto, nel formato “AAAA”.