La presenza di amianto negli edifici rappresenta una questione di salute pubblica che richiede attenzione e gestione accurata. In Italia, la normativa stabilisce chiare linee guida per l’identificazione, la valutazione del rischio e la bonifica di materiali contenenti amianto (MCA). Andiamo a fare una breve panoramica sulle procedure obbligatorie e le responsabilità degli amministratori di condominio e dei proprietari di immobili.

Identificazione dell’amianto in condominio: la procedura

Il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 e successive integrazioni impongono la necessità di identificare la presenza di materiali contenenti amianto in qualsiasi struttura edilizia. Questo passo iniziale serve a valutare i rischi per la salute e l’ambiente e per decidere le eventuali azioni di bonifica. Infatti, non tutti i materiali contenenti amianto richiedono una rimozione immediata, ma è essenziale valutare il loro stato di conservazione e il potenziale rilascio di fibre nocive.

Amianto in condominio: obblighi e responsabilità degli amministratori

Gli amministratori di condominio giocano un ruolo cruciale nella gestione dell’amianto. Sono tenuti a eseguire un’accurata mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nel condominio, a informare l’ASL competente e a convocare un’assemblea condominiale per discutere i risultati delle indagini e le possibili azioni da intraprendere. In caso di presenza di amianto in forma compatta, che non rappresenta un pericolo immediato, sono richiesti controlli periodici per monitorare lo stato del materiale.

Rimozione dell’amianto in condominio: quando è obbligatoria?

Contrariamente a una credenza diffusa, la legge non impone la rimozione automatica di tutti i materiali contenenti amianto. La necessità di intervenire con la bonifica dipende dalla valutazione del rischio effettuata da tecnici abilitati. Se il materiale presenta un serio pericolo per la salute, a causa del degrado o della possibilità di rilasciare fibre nell’aria, è obbligatoria la sua rimozione e successiva bonifica.

Procedura di smaltimento dell’amianto

La valutazione della pericolosità dell’amianto e le decisioni relative alla rimozione o al trattamento dei materiali sono di competenza di imprese specializzate e abilitate. Queste aziende, dopo un’accurata ispezione e analisi dei campioni, determinano se sia necessaria la rimozione dell’amianto o se possano essere sufficienti misure di confinamento, come l’incapsulamento, per prevenire la dispersione delle fibre.

Mappatura e identificazione: la procedura

Il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994, insieme al D.Lgs. 81/08, stabilisce le modalità con cui proprietari e amministratori di condomini devono procedere per la mappatura, valutazione e gestione del rischio legato all’amianto.

La mappatura e l’identificazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) rappresentano i primi passi essenziali per una corretta gestione del rischio. Questa fase inizia con la raccolta e verifica di documentazione tecnica relativa all’edificio per individuare possibili utilizzi di amianto nella costruzione. Segue un’ispezione diretta per riconoscere i materiali friabili e potenzialmente pericolosi e una valutazione dello stato di conservazione per stimare il rilascio di fibre nell’ambiente. Il campionamento di materiali sospetti e l’analisi in laboratori specializzati confermano la presenza di amianto, permettendo di procedere con le azioni successive.

Sanzioni per inadempienze

La mancata osservanza delle normative sull’amianto può comportare sanzioni amministrative e penali.

La presenza di amianto in condomini impone obblighi precisi per i proprietari o amministratori, data la sua pericolosità. Il D.M. 06/09/1994 stabilisce le normative per le strutture con uso civile, commerciale, o industriale, prevedendo sanzioni amministrative da oltre 3.600 euro a quasi 19.000 euro per il mancato rispetto degli obblighi.

L’amministratore condominiale è responsabile del censimento dell’amianto e della segnalazione all’ASL, rischiando sanzioni fino a 18.075,99 euro per inadempienze, secondo l’art. 15 com.2 L.257/92. Inoltre, la normativa prevede arresto fino a due mesi o ammende da 400 a 1.600 euro per la mancata individuazione dell’amianto prima di lavori di demolizione, come indicato dall’art. 263 com. 2a D.Lgs. 81/08.

La bonifica prevede la comunicazione all’ASL della presenza di asbesto e l’omessa comunicazione comporta sanzioni oltre i 2.000 euro, richiedendo l’azione da parte dell’amministratore del condominio per la gestione corretta.Inizio modulo

È quindi nell’interesse di amministratori e proprietari aderire scrupolosamente alle disposizioni di legge, intraprendendo le azioni necessarie per la mappatura, la valutazione del rischio e, se richiesto, la bonifica dei materiali contenenti amianto.

Bonifica e smaltimento amianto in condominio: chi paga?

I costi legati alla valutazione del rischio, alla bonifica e allo smaltimento dell’amianto nelle parti comuni sono a carico del condominio e vengono suddivisi tra i condomini in base ai millesimi di proprietà.