Nel caso del whistleblowing, ovvero della normativa aggiornata dal decreto legislativo numero 24 del 2023 sulle segnalazioni negli enti pubblici e nelle imprese di illeciti e violazioni di norme, si può fare una segnalazione anonima? E, nel caso, si ricevono le medesime tutele di riservatezza che spettano nel caso in cui la segnalazione avvenga mediante il canale interno, ovvero la piattaforma messa a disposizione per questo intento, o mediante segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac)?

Whistleblowing, si può fare una segnalazione anonima?

La risposta a questi quesiti non può che essere negativa o di ammissibilità della segnalazione entro limiti ben definiti. Non può certamente essere la prassi di un canale interno di segnalazione. Infatti, da quanto si evince dall’articolo 4 del decreto legislativo 24 del 2023 sul whistleblowing, il Legislatore avrebbe adottato un tentativo di regolamentazione delle segnalazioni anonime.

Ma non è chiaro se tali segnalazioni siano ammesse e trattate come le altre, con i dovuti obblighi di confidenzialità nei confronti del soggetto segnalante anonimo o se le tutele di riservatezza siano enunciate solo a favore del segnalante non anonimo.

In ogni modo, la normativa sembrerebbe aprirsi alle segnalazioni anonime ma si sconsiglierebbe la gestione da parte del soggetto deputato a ricevere tali segnalazioni. La motivazione risiede nel fatto che il ricevente non conosce l’identità di chi abbia effettuato la segnalazione stessa.

Whistleblowing segnalazione anonima, cosa prevede il decreto 24 del 2023?

Nella nuova disciplina sul whistleblowing, una possibile segnalazione anonima deve essere studiata sulla base degli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 24 del 2023. Può capitare, ad esempio, che un ente pubblico abbia adottato un canale di segnalazione interno come prevede la nuova normativa sul whistleblowing, ma che la piattaforma non consenta di inserire i dati identificativi del soggetto segnalante.

L’inserimento di queste informazioni rappresenta un elemento essenziale della nuova disciplina della segnalazione, anche ai fini della ricezione del maggior numero di tutele che il Legislatore ha previsto per il segnalante in termini di riservatezza.

Obbligo di tutela della riservatezza del soggetto segnalante

Infatti, secondo quanto prevede l’articolo 4 della nuova disciplina sul Whistleblowing, il canale di segnalazione deve essere istituito dall’ente pubblico (o dalle imprese assoggettate a tale disciplina) in modo da garantire la riservatezza della segnalazione.

Tale obbligo emerge chiaramente anche dal successivo articolo 12 che parla proprio dell’obbligo di riservatezza. Entrambi gli articoli, il primo relativo al canale di segnalazione, il secondo sull’obbligo di riservatezza, si integrano per proteggere l’identità del soggetto segnalante (whistleblower).

Cosa prevede il decreto 24 del 2023 sulla tutela del whistleblower?

Pertanto, chi fa una segnalazione non deve essere anonimo. Ed è proprio la conoscenza dell’identità del whistleblower che fa in modo che chi gestisce la segnalazione stessa possa procedere nella direzione di proteggere l’identità del segnalante come dispone l’articolo 12 del decreto legislativo 24 del 2023.

A conferma di ciò, si può ben enunciare quanto prevede il comma 4 dell’articolo 16, del decreto legislativo 24 del 2023, il quale parla della segnalazione anonima. Tale articolo prevede l’applicazione delle misure di tutela anche di chi faccia una segnalazione anonima, ma solo dal momento in cui i soggetti deputati a gestire la segnalazione abbiano identificato il whistleblower.

Niente tutele per le segnalazioni anonime

In definitiva, si ritiene che l’istituzione di un canale interno di segnalazione (obbligo previsto dalla disciplina del whistleblowing, allargato dal 17 dicembre 2023 alle aziende con almeno 50 dipendenti) che accolga segnalazioni anonime non sia in linea con quanto prevede l’articolo 4 di istituzione del canale stesso e dell’articolo 12 relativo alla protezione della riservatezza del soggetto segnalante.

Più in generale, ammettere quale procedura quella di poter effettuare una segnalazione anonima significherebbe non rientrare nelle finalità della nuova disciplina del whistleblowing proprio perché la forma anonima non rientra tra modalità ammissibili.