Affitti brevi, è cambiata la disciplina relativa agli obblighi previsti dalla legge: infatti, chi gestisce la conclusione di contratti di locazione per conto dei proprietari degli immobili (ad esempio, portali intermediari su internet), è tenuto alla comunicazione annuale da effettuarsi, per quest’anno, entro il 30 giugno 2024, nonché al versamento, ogni mese, della ritenuta nel caso in cui gestisca anche gli incassi degli affitti. 

Le novità arrivano dalla legge di Bilancio del 2024 (legge numero 213 del 2023) che prevede anche l’aumento della percentuale di cedolare secca dal 21 al 26 per cento nei casi di affitto brevi dal secondo appartamento in poi. 

Affitti brevi, così la comunicazione al Fisco entro il 30 giugno 2024 e il versamento ritenuta mensile

Cambia la disciplina degli affitti brevi per quanto riguarda la percentuale di cedolare secca, la comunicazione al Fisco da effettuarsi entro la fine di giugno e il versamento mensile della ritenuta fiscale da parte di chi faccia intermediazione per la conclusione di contratti di locazione degli immobili.

In primis, aumenta dunque la percentuale di cedolare secca dal 21% al 26% dal secondo immobile dato in locazione breve. Pertanto, rimane l’aliquota agevolata del 21 per cento sul primo immobile di locazione, mentre aumenta al 26 per cento la percentuale dal secondo immobile in poi. In tal caso, chi concede in locazione l’immobile può scegliere quale appartamento considerare come “primo” per avere lo sconto dell’aliquota e su quali altri applicare il 26 per cento.

Affitti brevi comunicazione 2024, chi deve farla entro il 30 giugno di ogni anno? 

La nuova disciplina si arricchisce di novità relative alla comunicazione da effettuare nei confronti del Fisco. In particolare, per gli intermediari che facilitano l’incontro tra domanda e offerta – ovvero, i siti internet che gestiscono la promozione dell’affitto e la conclusione del contratto – c’è l’obbligo della comunicazione annuale da effettuare nei confronti del Fisco. Per tutti gli anni, tale comunicazione ha scadenza al 30 giugno. Non dar seguito a questo obbligo comporta una sanzione da 250 a 2mila euro. 

La comunicazione che deve essere trasmessa al Fisco entro fine giugno deve contenere i dati relativi a tutti gli affitti brevi registrati nell’anno precedente. Per l’intermediario l’obbligo si riferisce ai soli contratti di affitto breve conclusi grazie al suo operato. 

Locazione breve, le novità della legge di Bilancio 2024 

Inoltre, per gli intermediari arriva anche l’obbligo di trattenere una somma dovuta al Fisco a titolo di ritenuta. Il versamento di queste ritenute riferite agli affitti brevi si fa entro il giorno 16 del mese successivo a quello al quale tali locazioni si riferiscono. Per effettuare il versamento della ritenuta è necessario utilizzare il codice tributo 1919. I nuovi obblighi sono elencati al comma 63, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2024 (L. 213 del 2023). 

Pertanto, nel caso in cui l’affitto breve sia gestito da intermediari o da piattaforme on line, questi ultimi sono tenuti a trattenere una somma a titolo di ritenuta d’acconto nella misura del 21% se si tratta di un solo immobile dato in locazione e a versare tale somma entro il giorno 16 del mese susseguente. 

Sostituto d’imposta e aliquota da applicare nelle locazioni brevi del 2024 

Alcune ipotesi sono trattate dalla disciplina relativa agli affitti brevi. Ad esempio, per i soggetti intermediari che siano residenti al di fuori dei Paesi dell’Unione Europea, ma con una stabile organizzazione nei Paesi membri, nell’ipotesi di incasso di canoni e corrispettivi per conto di chi dia in locazione breve un immobile, vige l’incombenza di procedere a espletare gli obblighi fiscali quali responsabili d’imposta, nominando un rappresentante fiscale da scegliere tra i soggetti che sono sostituti d’imposta. 

Infine, dal 1° gennaio 2024 i redditi derivanti dalle locazioni brevi possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali, imposte di registro e di bollo sul contratto di affitto, nell’aliquota del 26 per cento, a eccezione dell’unica unità immobiliare data in affitto dal soggetto che rimane tassata al 21 per cento.