Braccianti agricoli: con la pubblicazione della circolare n. 19 del 24 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le modalità che devono essere osservate da parte dei lavoratori agricoli interessati al fine di beneficiare del c.d. “Trascinamento di giornate”.

Nello specifico, dunque, l’Istituto specifica quelli che sono gli adempimenti che devono essere rispettati in merito alla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli validi per l’anno 2023.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 21, comma 6, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, come sostituito da quanto viene disposto all’interno dell’art. 1, comma 65, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Braccianti agricoli: che cos’è, come funziona e a chi spetta il beneficio previdenziale denominato “Trascinamento di giornate”

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la sopra citata normativa ha introdotto un nuovo beneficio previdenziale denominato “Trascinamento di giornate” per quei lavoratori che operano all’interno del settore agricolo con un contratto di lavoro a tempo determinato.

Tale beneficio, in particolare, prevede il riconoscimento ai fini previdenziali ed assistenziali di un numero di giornate in aggiunta a quelle che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2023, in modo che i lavoratori interessati possano raggiungere quelle che erano previste presso quei datori di lavoro che hanno beneficiato delle misure previste in caso di interventi di prevenzione e di compensazione dei danni che derivano da cause naturali o da eventi eccezionali.

A tal proposito, quindi, in base a quanto viene disposto dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, il trascinamento di giornate può essere fruito anche da parte dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari di quelle che aziende che hanno beneficiato dei suddetti interventi.

Nello specifico, il beneficio viene riconosciuto a tutti quei lavoratori agricoli che durante il corso dell’anno 2023 sono stati occupati per un minimo di cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 del codice civile che rientra in entrambe le seguenti circostanze:

  • che abbia beneficiato di almeno uno degli interventi che sono previsti dalle disposizioni legislative contenute all’interno del sopra citato decreto legislativo n. 102 del 2004;
  • che si trovi all’interno di un’area dichiarata calamitata attraverso la pubblicazione di un’apposita delibera o di un apposito decreto della Regione, in base a quanto viene disposto dall’art. 1, comma 1079, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Ecco quali sono gli adempimenti che devono essere rispettati dalle aziende agricole entro il 23 febbraio 2024

Le imprese agricole che sono interessate alla concessione del beneficio destinato ai braccianti agricoli devono inviare la dichiarazione di calamità all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della sopra citata dichiarazione, in particolare, le aziende interessate potranno effettuare l’invio in maniera diretta oppure tramite l’ausilio degli intermediari autorizzati, utilizzando l’apposito servizio online denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”.

Il servizio, nello specifico, viene messo a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’INPS, recandosi all’interno dell’apposita sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità > Per misure emergenziali straordinarie”, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Relativamente alla fruizione del beneficio in oggetto da parte dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, invece, le imprese agricole interessate devono inviare alle Strutture INPS competenti sul territorio il modulo “SC95”, recante “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”.