Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ecco quando si possono cambiare gli infissi nel 2024. L’iter di conversione in legge del decreto 212 del 29 dicembre 2023 finora non ha portato delle novità rispetto al provvedimento originario, ragione per la quale si presuppone che rimarranno in vigore tutte le strette operate dal provvedimento originario stesso. Che consistono sia in una riduzione sostanziale dei lavori ammessi all’agevolazione del 75% prevista per questo bonus, che sull’utilizzo dello sconto in fattura o della cessione dei crediti per l’unica agevolazione che finora era rimasta esente dal blocco del decreto 11 del 2023.
Pertanto, sui nuovi lavori del bonus anti barriere non si potranno effettuare interventi per il cambio degli infissi, delle finestre, dei pavimenti, delle porte e dei sanitari, ma solo lavori più aderenti a ciò che si poteva fare in origine con questo bonus. Ovvero, interventi sulle parti comuni degli edifici o per immobili unifamiliari relativi ad ascensori, a servoscala, a rampe e scale.
Bonus abbattimento barriere architettoniche, quando si possono cambiare ancora gli infissi nel 2024?
Si preannuncia una stretta consistente sul bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche per i lavori del 2024 dopo l’entrata in vigore del decreto 212 del 29 dicembre 2023, cosiddetto “Salva spese”. Ci si chiede quali sono i lavori ancora ammessi a questa agevolazione, considerando che la stretta prevede una limitazione degli interventi agevolati. Non si potranno cambiare più gli infissi e le finestre, i pavimenti, le porte e i sanitari dei bagni. Mentre si potranno fare lavori relativi alle parti comuni dei condomini per rendere migliore l’accesso alle persone che ne abbiano più di bisogno.
Ad oggi, il percorso di conversione in legge del decreto 212 ha visto il superamento del voto alla Camera. Tutto lascia presagire, dunque, che la stretta del decreto di fine 2023 verrà confermata, includendo anche l’esclusione della fruizione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta.
Bonus barriere 2024, cambio infissi con le vecchie regole e sconto in fattura
Rimane da verificare per quali lavori si possa ancora utilizzare il 75% di sconto in fattura o cessione dei crediti per lavori inerenti gli infissi. Innanzitutto, per le spese sostenute entro il 29 dicembre 2023 si può ancora beneficiare delle regole del vecchio bonus anti barriere. Per i lavori che rientrino in questo requisito temporale, l’agevolazione si applica a un numero più elevato di tipologie di lavori, inclusi i cambi di infissi, finestre, pavimenti, porte e sanitari. Tutti i lavori devono rientrare nei parametri tecnici fissati dal decreto del ministero dei Lavori pubblici numero 236 del 1989.
A queste condizioni sono ammissibili anche lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta a partire dal giorno in cui si effettua il bonifico a pagamento delle spese. Diversamente, per le imprese incaricate dei lavori si segue il criterio di competenza relativo al termine degli interventi.
Quando si può applicare ancora lo sconto in fattura per i lavori del 2024?
Cosa avviene per le spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023, ovvero dall’entrata in vigore del decreto legge 212? I costi sostenuti a partire da questa data con obiettivo di agevolarli con il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono da considerarsi rientranti nelle vecchie regole (quindi con più lavori possibili e sconto e cessione crediti) se entro il 29 dicembre 2023 sia stato inviato il titolo abitativo ai fini della Cila, qualora richiesto. Nel caso in cui detto titolo non fosse richiesto, alla data del 29 dicembre 2023 il committente deve aver fatto avviare comunque i lavori per fruire del bonus con le vecchie regole.
In alternativa, occorre aver stipulato un accordo vincolante con l’impresa che svolgerà i lavori e pagato l’intero lavoro o un acconto. La semplice stipula dell’accordo, senza il versamento almeno di un acconto, non consente di beneficiare delle vecchie regole applicate al bonus anti barriere architettoniche.