Sei un pensionato italiano residente in Brasile o in Canada? Con la pubblicazione del messaggio n. 474 del 2 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le caratteristiche per quanto riguarda il regime impositivo che può essere applicato a coloro che hanno la propria residenza in Brasile e in Canada ed, in particolare, che percepiscono dei trattamenti pensionistici relativi alla Gestione privata.

A tal proposito, dunque, l’Istituto stesso ha comunicato gli effetti che hanno le nuove disposizioni in merito alle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali per i rispettivi Paesi ed in merito alla tassazione IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) hanno sulla Certificazione Unica 2024 relativa ai pensionati residenti in Brasile e Canada.

Il suddetto messaggio INPS, nello specifico, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Il messaggio dell’Istituto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto ai fini di evitare una doppia imposizione fiscale per i cittadini italiani che hanno la propria residenza all’interno di uno Stato estero, ovvero:

  • alla legge n. 844 del 29 novembre 1980 (convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile);
  • alla legge n. 42 del 24 marzo 2011 (convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada).

Pensionato italiano residente in Brasile o in Canada? Soglia di esenzione e tassazione IRPEF, ecco che cosa prevedono le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Come ogni anno, entro il 16 marzo 2024 l’INPS pubblicherà ed invierà in qualità di sostituto di imposta la Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi che sono stati conseguiti durante il corso del periodo di imposta 2023.

A tal proposito, dunque, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ritenuto necessaria fornire delle indicazioni per quanto riguarda il regime impositivo applicabile alle pensioni della Gestione privata dei pensionati che sono residenti in Brasile e in Canada, nonché ai relativi effetti che le nuove disposizioni hanno sulla compilazione della CU 2024.

Nello specifico:

  • l’art. 18 della sopra citata convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile prevede l’esenzione dal pagamento delle imposte nel caso in cui i redditi che i lavoratori privati hanno conseguito durante il corso dell’anno 2023 siano di importo pari o inferiore a 5.000 dollari statunitensi, i quali corrispondono a 4.624,06 euro in base ai cambi medi annuali che sono stati rilevati e pubblicati da parte dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC);
  • l’art. 18 della sopra citata convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada prevede l’esenzione dal pagamento delle imposte nel caso in cui i redditi che i lavoratori privati hanno conseguito durante il corso dell’anno 2023 siano di importo pari o inferiore a 12.000 dollari canadesi, i quali corrispondono a 8.221,99 euro in base ai cambi medi annuali che sono stati rilevati e pubblicati da parte dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).

Per la quota eccedente le suddette soglie, poi, la normativa attualmente vigente in materia prevede che il pensionato italiano residente in Brasile debba versare la nuova tassazione IRPEF ordinaria, mentre coloro che risiedono in Canada debbano versare un’aliquota fissa di importo pari al 15%.

Gli effetti sulla Certificazione Unica 2024

Per quanto riguarda le pensioni parzialmente esentate che vengono percepite da parte dei pensionati residenti in Brasile e Canada, l’INPS comunica che all’interno della Certificazione Unica 2024 saranno riportate le seguenti informazioni:

  • al punto 3 (Redditi di pensione) della sezione “DATI FISCALI” sarà indicato l’importo del reddito imponibile al netto della quota esente;
  • al punto 21 della sezione “RITENUTE” sarà indicato il valore delle ritenute IRPEF;
  • al punto 465 (Redditi esenti) della sezione “ALTRI DATI” sarà indicato l’importo del reddito al quale non viene applicata la tassazione IRPEF.