Dal 1° gennaio 2024, è al via l’Assegno di Inclusione, una misura pensata per sussistere con il lavoro entro alcuni limiti e, nel testo, spiegheremo quando i due sono compatibili.
Cos’è l’Assegno di inclusione? Si tratta di una misura nazionale che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza e che ha l’obiettivo di contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale.
Quando sono compatibili? Vediamo quando è compatibile con l’avvio di un’attività lavorativa e quale limite di reddito rispettare. Inoltre, daremo uno sguardo ai chiarimenti dell’Inps e a tutti gli adempimenti obbligatori per i percettori, nel caso di avvio di un’attività lavorativa.
Quando l’Assegno di inclusione è compatibile con il lavoro?
L’Assegno di inclusione è concepito per essere compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti. Si deve rispettare una certa soglia reddituale, affinché si possa continuare a beneficiare della misura.
In base al Decreto Legge n. 48/2023, infatti, l’Assegno di inclusione è compatibile con l’avvio di:
- Attività di lavoro dipendente;
- Attività d’impresa;
- Attività di lavoro autonomo;
- Partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro indennizzati.
In tutti e quattro i casi suddetti, si deve rispettare il limite massimo annuo di 3000 euro lordi. In caso di avvio di un’attività di lavoro nel corso dell’erogazione dell’assegno, il maggior reddito percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, sempre entro il limite massimo di 3000 euro lordi calcolati sull’intero nucleo familiare.
Qualora si ecceda la soglia dei 3000 euro, il reddito concorrerà alla rideterminazione del beneficio economico, a partire dal mese successo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non sarà recepito nell’Isee per l’intera annualità.
Entro quando inviare comunicazione all’Inps
Chi percepisce reddito derivante da attività lavorativa, è tenuto ad espletare un importante adempimento, pena la decadenza dell’Assegno.
Quando si deve inviare la comunicazione all’Inps? Entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa, il lavoratore dovrà effettuare la comunicazione all’Inps del reddito, utilizzando il modello “Adi-Com Esteso”.
Come già detto, il mancato rispetto del suddetto termine comporta la sospensione del beneficio o la decadenza dallo stesso dopo 3 mesi di inadempienza.
Assegno di inclusione e lavoro: quali sono i chiarimenti dell’Inps
L’Inps si è premunito di fornire tutti i chiarimenti necessari, in tema di cumulabilità, pubblicando la circolare n. 105/2023. Sono state fatte le dovute differenziazioni tra il lavoro dipendente, autonomo e d’impresa.
Per quanto riguarda l’attività di lavoro dipendente, se questa si prolunga nel corso dell’anno solare successivo, il beneficiario dell’Assegno di inclusione deve compilare il modello “Adi-Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno. La comunicazione deve essere effettuata fino a quando i redditi derivanti dall’attività lavorativa non rientreranno nell’attestazione Isee per l’intera annualità.
Passiamo, adesso, al caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione. In questo caso, la comunicazione all’Inps deve essere effettuata entro il giorno antecedente l’inizio della stessa. Se non si provvede in tal modo, si rischia la decadenza dal beneficio.
L’Istituto ha comunicato anche che il reddito deve essere individuato secondo il principio di cassa e deve essere comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.
A titolo di incentivo, si potrà continuare a percepire l’importo spettante per le due mensilità successive a quella della variazione della condizione occupazionale.
L’importo sarà successivamente aggiornato ogni trimestre, in base ai tre mesi precedenti.
Infine, ai beneficiari che avviano un’attività di lavoro autonomo entro il primo anno di fruizione dell’Assegno, sarà riconosciuto un beneficio addizionale pari a 6 mensilità, nei limiti di 500 euro mensili.
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