L’Inps chiarisce sulla cumulabilità tra la pensione anticipata ottenuta con i sistemi delle quote 100, 102 e 103 e il lavoro. Chi va in pensione utilizzando uno scivolo pensionistico, infatti, potrebbe voler continuare a svolgere un’attività lavorativa.

Si tratta di un dubbio sciolto definitivamente dall’Inps, con il Comunicato stampa del 30 gennaio 2024.
Oltre a fornire i chiarimenti necessari, l’Istituto ha colto l’occasione di ricordare anche la normativa in vigore sulla pensione anticipata flessibile, sottolineando che chi non rispetta le disposizioni dovrà restituire quanto percepito impropriamente.

Andiamo subito a vedere se la pensione anticipata è cumulabile con il lavoro.

Pensione anticipata: Quota 100, 102 e 103

Dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova possibilità di pensionamento anticipato: Quota 100. Si può optare per questa pensione anticipata al compimento di 62 anni d’età e con un’anzianità minima di almeno 38 anni di contributi versati.

La legge di Bilancio 234/2021 ha elevato di 2 anni il requisito anagrafico portandolo a 64 anni, sempre in presenza di 38 anni di contributi versati, ribattezzando la pensione anticipata con il nome di Quota 102.

Successivamente, per il triennio 2023-25 è stata introdotta Quota 103, che si consegue con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. Diminuisce l’età anagrafica, ma aumenta l’anzianità contributiva.

Spesso, chi opta per questi scivoli pensionistici, vorrebbe continuare a lavorare. Ma ciò è possibile? C’è cumulabilità tra la pensione anticipata e il lavoro?

La pensione anticipata è cumulabile con il lavoro?

La pensione anticipata ottenuta con i sistemi di quote 100, 102 e 103 non è cumulabile con il reddito da lavoro, sia esso sia dipendente che autonomo.

I chiarimenti, come anticipato, sono arrivati direttamente dall’Inps, con la pubblicazione di un apposito Comunicato stampa, il 30 gennaio 2024. Per le pensioni anticipate non è prevista la possibilità di cumulo fino alla maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.

L’Inps, nel momento in cui comunica il provvedimento di liquazione della pensione, informa gli interessati riguardo il cumulo della somma ricevuta con il reddito da lavoro.

I pensionati, ricordiamo, che prima del compimento dell’età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia, devono dichiarare all’Inps la ricezione di eventuali redditi da lavoro, utilizzando il Modello 730 e il Modello Redditi Persone Fisiche.

Quali sono i casi di eccezione

Come abbiamo spiegato, in base ai chiarimenti forniti dall’Inps, non sono previste possibilità di cumulo tra la pensione anticipata con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Tuttavia, esiste un’eccezione alla regola: il cumulo diventa possibile solo e unicamente con eventuali redditi da lavoro autonomo occasionale purché non superino il tetto massimo di 5000 euro lordi annui.

Il limite, nel 2024, si applica anche per i lavoratori che accedono all’Ape sociale, secondo le regole previste dalla Legge di Bilancio del 2024.

Nel caso della soglia dei 5000 euro, si devono considerare tutti i redditi annuali derivanti dal lavoro occasionale, con l’aggiunta di quelli che, eventualmente, possono essere ricondotti all’attività svolta durante i mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età della pensione di vecchiaia.

Quando scatta la sospensione e la restituzione delle somme

L’Inps non manca di ricordare che, nei casi di incumulabilità, qualora non venissero rispettare le regole, allora scatterà la sospensione del trattamento pensionistico e il recupero delle mensilità percepite indebitamente.

Per quanto riguarda, invece, gli altri trattamenti pensionistici erogati con almeno 40 anni di contributi (pensione di vecchiaia, anzianità, assegni di invalidità) sono cumulabili con i redditi da lavoro. Lo stesso discorso vale anche per Opzione donna e per la pensione anticipata contributiva.

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