Ristrutturazione debiti: con la pubblicazione del provvedimento n. 21447 del 29 gennaio 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato quelle che sono le regole per quanto riguarda gli adempimenti in materia di transazione fiscale di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 57, comma 1, l’art. 62, commi 1 e 2, l’art. 66, l’art. 67, comma 1, l’art. 68, comma 1, e l’art. 71, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
  • l’art. 5, comma 1, e l’art. 6, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’art. 2, comma 1, e l’art. 3, del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’art. 63 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019;
  • il decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023;
  • l’art. 4 quinquies, commi 5 e 6, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023.

Ristrutturazione debiti: il quadro normativo di riferimento sulle nuove proposte inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° febbraio 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 1 bis, comma 1, secondo periodo, del sopra citato decreto legge n. 69 del 2023, il quale è stato successivamente modificato dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 4 quinquies, commi 5 e 6, del decreto legge n. 145 del 2023, sono stati affidati i seguenti compiti all’Agenzia delle Entrate:

  • individuare la struttura centrale che ha competenza per quanto riguarda l’esprimere il parere conforme di cui all’art. 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII);
  • individuare la soglia percentuale ed il valore relativo alla falcidia del debito originario proposta, superata la quale il parere conforme deve essere espresso dalla struttura centrale competente;
  • individuare la decorrenza delle nuove disposizioni.

Ristrutturazione debiti: l’Agenzia delle Entrate riporta le nuove regole per quanto riguarda il parere conforme in merito alle proposte di transazione fiscale

Per quanto riguarda le proposte di transazione fiscale che hanno ad oggetto i debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e che si riferiscono agli accordi di ristrutturazione dei medesimi che sono previsti dall’art. 63 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCIII).

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che l’adesione alla sopra citata proposta avviene in seguito alla firma dell’atto negoziale da parte della Direzione provinciale o regionale competente sul territorio, dietro parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.

Quali proposte di transazione fiscale devono ricevere il parere conforme da parte dell’Agenzia delle Entrate? Ecco qual è la data partire dalla quale si applicano le nuove disposizioni

La competenza per quanto riguarda le proposte di transazione fiscale che hanno una falcidia del debito originario di importo superiore al 70% e a 30 milioni di euro.

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che le sopra citate disposizioni si applicano a tutte quelle proposte di transazione fiscale che sono state presentate presso gli uffici competenti dell’amministrazione finanziaria a partire dal 1° febbraio 2024, così come specificato nelle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 4 quinquies, commi 5 e 6, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023.