Rottamazione quater 2024, cosa fare in caso di decadenza dal piano di dilazione del debito, in particolare per mancato pagamento delle rate? Sul punto è necessario fare chiarezza in base a quanto prevede la normativa, in particolare sulla possibilità di poter rateizzare di nuovo un debito nei confronti dell’Agenzia delle entrate già oggetto in passato di rateizzazione e, dunque, di una precedente rottamazione.
Si ricorda che, fino a questo momento, sulla Rottamazione quater sono scadute le prime due rate: la prima aveva scadenza al 6 novembre 2023 ed era relativa al termine del 31 ottobre 2023 della prima (o dell’unica) rata. Considerando i cinque giorni di tolleranza e la domenica del 5 novembre 2023, la scadenza è slittata al giorno dopo.
La seconda rata scadeva il 5 dicembre 2023 ed era relativa al termine del 30 novembre 2023. Chi non avesse pagato anche solo una delle due rate, subirebbe inevitabilmente la decadenza del piano agevolato. Ovvero, decadrebbe dal piano di rateizzazione richiesto con la domanda di definizione agevolata 2023 e tornerebbe al sistema di pagamento ordinario, senza gli sconti su sanzioni, interessi e aggi.
Rottamazione quater 2024, cosa fare in caso di decadenza per non aver pagato delle rate?
A tal proposito, qualche chiarimento in più è richiesto per i soggetti che subiscano la decadenza per non aver pagato delle rate della Rottamazione quater. Avendo saltato anche solo una della precedenti due rate, si ritorna al sistema di pagamento precedente a quello della domanda di definizione agevolata 2023. Dunque, nel debito complessivo è necessario considerare anche gli importi dovuti a titolo di sanzione, aggio e interessi.
Anche in questo caso, tuttavia, si può procedere con una nuova rateizzazione, in base a quanto prevede l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973. Questo tipo di rateizzazione, come già precisato, non è agevolata come la Rottamazione quater e gli importi devono essere considerati per intero.
Tra le casistiche più frequenti vi è quella del debitore decaduto dalla Rottamazione quater ma che provenga già da un’altra decadenza. Si evidenzia che, in caso di mancato pagamento di piani di rateizzazione presentati a decorrere dal 16 luglio 2022, in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive, si decade, in automatico, dalla possibilità di rateizzare il debito residuo.
Rottamazione quater, cosa succede se sul debito non è la prima decadenza?
Pertanto, nel caso in cui il debitore fiscale dovesse incorrere nella decadenza dal piano di rateizzazione della Rottamazione quater – per la cui domanda di definizione agevolata erano presenti anche debiti già decaduti per precedenti richieste a partire dal 16 luglio 2022 – la decadenza dell’ultima Rottamazione (la quater) comporterebbe l’impossibilità futura di procedere con una nuova rateizzazione se nella precedente le rate non pagate dovessero risultare almeno 8, anche non consecutive. L’impossibilità di rateizzare il debito residuo della Rottamazione quater, in caso di mancato pagamento di almeno una rata, non deriva da quest’ultima salvaguardia, ma dalla precedente rottamazione.
Per le rottamazioni precedenti il 16 luglio 2022, invece, il debito residuo può essere nuovamente rateizzato qualora, alla data di inizio di una nuova domanda di definizione agevolata, dovessero risultare integralmente pagate le rate scadute.
Possibile proroga delle prime due rate della domanda di definizione agevolata 2023
Si ricorda, infine, che potrebbe arrivare la novità della proroga della Rottamazione quater nella legge di conversione del decreto “Milleproroghe”. Nelle Commissioni della Camera si sta discutendo se prorogare al 31 marzo 2024 il termine per provvedere al pagamento di almeno una delle prime due rate scadute il 31 ottobre e il 30 novembre del 2023 che abbiano determinato la decadenza dalla definizione agevolata del 2023.
Se dovesse passare la proroga, il debitori decaduti avrebbero circa due mesi di tempo per rientrare nel pagamento agevolato della Rottamazione quater e proseguire il piano di rate della già definito in precedenza.