Superbonus, il dl “Salva liti” ha ottenuto il via libera nella prima lettura della Camera: con l’approvazione del provvedimento rimangono rischi per una parte dei 56mila condomini che non hanno concluso i lavori partiti nel 2023 e che, dunque, potrebbero perdere il bonus 110% o 90%. Il decreto adesso passa al Senato dove non dovrebbe subire delle modifiche.

Si assottigliano ulteriormente le possibilità di una proroga di conclusione dei lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione, come chiedevano quasi tutti i partiti, anche quelli di maggioranza, e le associazioni di categorie. Ulteriori nodi sono affrontati dal decreto per i lavori con il bonus sull’abbattimento delle barriere architettoniche che ha perso una buona quantità di lavori da agevolare e la possibilità di avvalersi di sconto in fattura e cessione dei crediti d’imposta.

Superbonus condomini che possono perdere il bonus 110% o 90% del 2023: le strette del decreto 212/2023

Con 140 voti a favore, 92 contro e 15 astenuti ha ottenuto il primo via libera alla Camera il decreto “Salva liti” (Dl numero 212 del 2023), il provvedimento atteso alla conversione in legge che salvaguardia i committenti dei lavori in superbonus 110% e 90% partiti nel 2023 dalla possibilità di recupero dei bonus da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di mancata conclusione dei lavori. Il provvedimento, nel dettaglio, consente ai committenti che abbiano fatto partire gli interventi nello scorso anno, di avere una salvaguardia nel caso di mancata conclusione dei lavori o di fallito raggiungimento delle due classi energetiche superiori, come richiesto dal decreto legge 34 del 2020.

Per tutti i condomini che non riusciranno ad arrivare a una conclusione dei lavori partiti nel 2023, l’Agenzia delle entrate non potrà richiedere la restituzione delle somme già godute come bonus al 110% o al 90%. Con una indicazione specifica: la regola vale per i committenti che abbiano deciso di avvalersi dello sconto in fattura o della cessione dei crediti d’imposta. Per tutti questi condomini (calcolati in 56mila con cantieri iniziati nello scorso anno e non ancora arrivati alla conclusione), vige dunque la salvaguardia dell’agevolazione.

Superbonus condomini perdere bonus, stratta su cessione crediti e sconto

Così non è, invece, per i lavori in superbonus iniziati nel 2023 con agevolazione utilizzata con detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Per questi committenti persiste, di fatto, l’obbligo di arrivare a una chiusura dei cantieri (o a raggiungere le due classi superiori di efficientamento energetico) per non vedersi richiedere indietro le somme dall’Agenzia delle entrate.

Detrazione fiscale sull’abbattimento delle barriere, come procedere nel 2024?

Il provvedimento, inoltre, conferma la stretta al bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con agevolazione del 75%. In primis perché il decreto 212 del 2023 cambia la rosa degli interventi ammessi all’agevolazione, escludendo dal bonus il cambio degli infissi, delle finestre, dei pavimenti, delle porte e dei sanitari. Sono ammissibiili solo i lavori su piattaforme elevatrici, servoscala, ascensori, scale e rampe.

In secondo luogo perché il decreto ha cancellato la possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione dei crediti d’imposta. Rimane, pertanto, la sola detrazione fiscale del 75 per cento sulle spese sostenute per gli interventi.

Bonus anti barriere architettoniche, quali lavori sono ammissibili e come si accede nel 2024

Fanno eccezione solo i lavori già in essere al 29 dicembre 2023 o per i quali:

  • sia stata già presentata la richiesta del titolo abitativo, qualora fosse richiesto;
  • per lavori che non necessitano del titolo abitativo, oltre al caso di lavori già in corso, sia stato stipulato un accordo tra committente e impresa incaricata degli interventi e sia stato pagato un acconto.

Ulteriore eccezione per richiedere lo sconto in fattura o la cessione dei crediti d’imposta dal 1° gennaio 2024 sui lavori agevolati dal bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche è prevista sugli interventi nelle parti comuni dei condomini o su edifici unifamiliari e unità abitative in edifici plurifamiliari purché il quoziente di reddito del proprietario dell’immobile o del titolare di altro diritto reale di godimento non sia eccedente i 15.000 euro. Tale requisito non si applica se in famiglia è presente un soggetto in condizione di disabilità secondo quanto prevede l’ex articolo 3 della L. 104 del 1992.