Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato una proroga importante: la scadenza per la comunicazione dei redditi derivanti da e-commerce e vendite online per l’anno 2023 è stata posticipata al 15 febbraio 2024. Questa decisione, stabilita dal Provvedimento n. 22931 del 31 gennaio 2024, offre ai gestori di piattaforme digitali un lasso di tempo supplementare per inviare i dati relativi alle vendite di beni e servizi effettuate attraverso portali online o applicazioni.

Vendite online: proroga comunicazione redditi al 15 febbraio, dettagli e contesto normativo

I gestori di piattaforme digitali, sia italiani sia stranieri non-Ue, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite di beni e servizi realizzate online entro il 15 febbraio, una proroga rispetto alla scadenza originaria del 31 gennaio. In seguito, l’Agenzia delle Entrate condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi UE, basandosi sulla residenza del venditore, e riceverà a sua volta dati simili riguardanti venditori residenti in Italia.

La proroga annunciata modifica il quadro temporale delineato dal precedente Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023. Quest’ultimo aveva stabilito le modalità e i termini per la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei gestori delle piattaforme online, in ottemperanza al decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023. Tale decreto aveva dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, integrando la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, e introducendo lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale tra gli Stati membri dell’UE e tra i gestori di piattaforme digitali e le amministrazioni fiscali.

Comunicazione dati vendite online: perché la proroga?

I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione devono informare l’Agenzia delle Entrate sulla scelta dello Stato Membro in cui intendono adempiere all’obbligo di comunicazione. Questo include la fornitura di una serie di dati specifici, come la denominazione, il codice fiscale, gli Stati membri di residenza e altri dettagli importanti.

La decisione di posticipare il termine per la comunicazione dei redditi è stata presa in risposta alle difficoltà tecniche e interpretative segnalate da diversi gestori di piattaforme, sia residenti in Italia sia non residenti. Questa proroga vuole quindi essere intesa come un intervento per facilitare l’adeguamento a questa nuova normativa e per garantire il rispetto delle scadenze di comunicazione. È importante notare che questa proroga riguarda esclusivamente i dati relativi all’anno 2023.

Modalità di invio delle comunicazioni

Il provvedimento stabilisce anche che le comunicazioni possono essere effettuate direttamente dai gestori delle piattaforme o tramite soggetti incaricati, come specificato nei commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

In base al nuovo provvedimento, i soggetti obbligati, ovvero i gestori di piattaforme online, devono trasmettere le informazioni richieste utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline. Questa nuova disposizione apre anche la possibilità di avvalersi di intermediari qualificati come commercialisti, consulenti del lavoro, CAF e associazioni sindacali, per effettuare queste comunicazioni.

Scambio di informazioni e cooperazione fiscale internazionale

L’obbligo di comunicazione e lo scambio di informazioni tra i gestori delle piattaforme digitali e le autorità fiscali rappresentano un passo importante nella cooperazione fiscale internazionale. Il decreto legislativo n. 32/2023 e la direttiva “Dac 7” mirano a migliorare la trasparenza e a contrastare l’evasione fiscale nel mercato digitale. I dati raccolti dalle piattaforme online italiane e, in certi casi, da quelle non-UE, saranno condivisi con le autorità fiscali degli altri Stati membri, basandosi sullo Stato di residenza del venditore.

Esclusioni e casi particolari

Alcuni soggetti sono esclusi da questi obblighi di monitoraggio e comunicazione. Ad esempio, i piccoli venditori che non superano determinate soglie di attività o di importo totale accreditato sono esentati dall’adempimento. Allo stesso modo, per alcune categorie specifiche, come il settore alberghiero di grandi dimensioni, sono previsti canali di comunicazione alternativi.

Il Provvedimento da consultare

Per una comprensione approfondita di questi cambiamenti e per assicurare una corretta adesione alle nuove normative, è consigliabile consultare il Provvedimento ADE n 406671 del 20 novembre 2023. Questo documento fornisce tutte le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 e dettaglia in modo esaustivo i requisiti e le procedure per la comunicazione dei redditi da e-commerce all’Agenzia delle Entrate.