Cassa integrazione e disoccupazione: con la pubblicazione della circolare n. 25 del 29 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la misura degli importi massimi, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, dei seguenti trattamenti:
- i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA);
- l’assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS;
- l’assegno di integrazione salariale e l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito;
- l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo;
- le indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL e ALAS);
- l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
- l’indennità di disoccupazione agricola;
- l’assegno per le attività socialmente utili.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, così come modificato dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).
Cassa integrazione e disoccupazione: l’INPS comunica l’importo massimo aggiornato al 2024 per ogni trattamento
L’importo massimo dei suddetti trattamenti è stato deciso in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che è stato pubblicato da parte dell’ISTAT (Istituto nazionale di statistica).
Ecco, in particolare, tutti gli importi aggiornati, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, comunicati dalla presente circolare dell’INPS:
- importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 3, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (CIGO, CIGS, CISOA, AIS):
- importo lordo 1.392,89 euro;
- importo netto 1.311,56 euro;
- importo massimo mensile dell’assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà del Credito previsto dall’art. 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486 del 2014, e successive modificazioni:
- in caso di retribuzione mensile lorda di importo inferiore a 2.535,95 euro, il massimale è pari a 1.377,31 euro;
- in caso di retribuzione mensile lorda di importo compreso tra 2.535,95 euro e 4.008,71 euro, il massimale è pari a 1.587,52 euro;
- in caso di retribuzione mensile lorda di importo superiore a 4.008,71 euro, il massimale è pari a 2.005,56 euro;
- importo massimo mensile dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486 del 2014, e successive modificazioni:
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 48.564,78 euro:
- l’importo lordo è pari a 2.836,78 euro;
- l’importo netto è pari a 2.671,11 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo compreso tra 48.564,78 euro e 63.900,07 euro, il massimale è pari a 3.195,61 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo superiore a 63.900,07 euro, il massimale è pari a 4.472,65 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 48.564,78 euro:
- importo massimo mensile dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo:
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 45.910,43 euro:
- l’importo lordo è pari a 2.720,80 euro;
- l’importo netto è pari a 2.561,91 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo compreso tra 45.910,43 euro e 64.032,97 euro, il massimale è pari a 3.659,53 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo superiore a 64.032,97 euro, il massimale è pari a 4.256,38 euro;
- in caso di retribuzione tabellare annua lorda di importo inferiore a 45.910,43 euro:
- importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL e dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), delle quali la retribuzione da prendere a riferimento è pari a 1.425,21 euro per il 2024, è di 1.550,42 euro;
- importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2024, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2023, è pari a 1.321,53 euro;
- importo massimo mensile dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui la retribuzione da prendere a riferimento è pari a 12.000,00 euro per il 2024, è di 800,00 euro (l’importo mensile non potrà essere inferiore a 250,00 euro);
- importo massimo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari a 691,89 euro.
Ma lo stato non paga le supplenze di settembre ed ottobre e stiamo a febbraio cosa fa per noi l agenzia delle entrate
La naspi che gli operatori i quali sono agenzie appaltate da Inps sono 3 volte che nonostante faccio regolare domanda la negano per incompetenza ed io perdo i miei diritti . Cosa fa l agenzia delle entrate . Chiedete di lasciare email ma mai sono stata ne contattata ne chiamata e nessuno risponde